Pagamento dell’indennità prevista dall’art. 55 comma 1 del D.lgs n. 151/2001

Quesito

Una dipendente assunta presso il nostro Ente a tempo indeterminato ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio in data 14/10/2025 con decorrenza 03/11/2025 (ultimo giorno in servizio 02/11/2025) per l’assunzione in servizio presso altro Ente a far data dal 03/11/2025. La stessa come già precedentemente dichiarato all’Ente era in stato di gravidanza, e pertanto rientrava nella tutela prevista dall’art. 55 del D. Lgs 151/2001.

Nella lettera di dimissioni presentata, la quale è stata correttamente sottoposta a convalida dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la dipendente chiedeva che le venissero pagate le indennità previste in caso di licenziamento.

Si chiede se l’ente è tenuto al pagamento delle indennità previste per il caso di licenziamento pur essendo una dimissione volontaria presentata con poco preavviso precisando altresì che il nuovo passaggio al nuovo Ente  è stato oggettivamente economico vantaggioso.

Parere

Al fine di rispondere compiutamente al quesito sottoposto, esigenze di chiarezza espositiva impongono l’analisi del quadro normativo di riferimento in uno con gli orientamenti giurisprudenziali ed i pareri ministeriali che ne hanno definito la portata applicativa.

Piu precisamente, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 151/2001 s.m.i. (di seguito Testo Unico): “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il c...

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