Una dipendente assunta presso il nostro Ente a tempo indeterminato ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio in data 14/10/2025 con decorrenza 03/11/2025 (ultimo giorno in servizio 02/11/2025) per l’assunzione in servizio presso altro Ente a far data dal 03/11/2025. La stessa come già precedentemente dichiarato all’Ente era in stato di gravidanza, e pertanto rientrava nella tutela prevista dall’art. 55 del D. Lgs 151/2001.
Nella lettera di dimissioni presentata, la quale è stata correttamente sottoposta a convalida dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la dipendente chiedeva che le venissero pagate le indennità previste in caso di licenziamento.
Si chiede se l’ente è tenuto al pagamento delle indennità previste per il caso di licenziamento pur essendo una dimissione volontaria presentata con poco preavviso precisando altresì che il nuovo passaggio al nuovo Ente è stato oggettivamente economico vantaggioso.
Al fine di rispondere compiutamente al quesito sottoposto, esigenze di chiarezza espositiva impongono l’analisi del quadro normativo di riferimento in uno con gli orientamenti giurisprudenziali ed i pareri ministeriali che ne hanno definito la portata applicativa.
Piu precisamente, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 151/2001 s.m.i. (di seguito Testo Unico): “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il c...
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