Premesso che in data 12/12/2019 è pervenuto all’Ente il verbale n ——- concernente il sorteggio dell’Organo di Revisione Economico - Finanziario di questo Comune;
Si chiede, alla luce di quanto espresso dall’art.57-ter e dalla procedura amministrativa messa in opera dall’Amministrazione comunale per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Vs parere circa il giusto procedimento da adottare ovvero se questo Ente ha correttamente interpretato la norma dove la stessa dispone che il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento, oppure l’Ente avrebbe dovuto adottare un differente procedimento amministrativo.
Il quesito posto concerne l’applicazione di un istituto introdotto di recente, in maniera inaspettata, dall’art. 57-ter, inserito in sede di conversione del D.L. n. 124/2019, dalla legge 19.12.2019, n. 157, che ha disciplinato, in modo del tutto differente, la scelta del Presidente del Collegio di Revisione degli enti locali: non più individuato tra i sorteggiati dalle prefetture, ma eletto direttamente dai consigli comunali; tornando così, ma solo per la figura del Presidente, al sistema rimasto in vigore fino all’anno 2011, prima dell’avvento del sistema di estrazione, introdotto dall’art. 16, comma 25-bis del D.L. n. 138/2011, convertito nell...
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