ANAC - Contratti di pulizia nelle scuole a seguito della risoluzione delle convenzioni CONSIP - Delibera del 10 gennaio 2018

Quesito

OGGETTO: Richiesta di parere prot. ANAC n.  111977 del 28.09.2017 presentata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca in merito ai contratti di pulizia nelle scuole a seguito della  risoluzione delle convenzioni CONSIP

AG 2/18/AP

Il  Consiglio 

Visto  il decreto legislativo n. 50/2016
Visto  l’appunto dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri

 

Considerato in fatto
Con  nota prot. ANAC n. 111977 del 28.09.2017 il Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca ha presentato una richiesta di parere  concernente la situazione contrattuale venutasi a creare all’indomani della  risoluzione ex art. 1456 c.c. delle  convenzioni Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi  tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli  Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della  Pubblica amministrazione – lotti 1, 2, 4, 8, 9, 10 stipulate con Manutencoop FM  S.p.A. e CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, attive dal  25.11.2013, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo  11, comma 2, delle Condizioni Generali della Convenzione, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 1456 c.c. 
A  seguito della disposta risoluzione delle convenzioni in corso di esecuzione,  entrava in vigore l’art. 64, comma 1, d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017,  che ha dettato una disciplina transitoria in ordine agli ordinativi di servizi  in corso di esecuzione prescrivendo quanto segue: «al fine di consentire la  regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017  ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018, in ambienti  in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove  sia stata risolta la convenzione - quadro Consip l'acquisizione dei servizi di  pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di  mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di  istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime  istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e  salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali  attuativi e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva  attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre  il 31 dicembre 2017». Quindi, con riferimento alle condizioni contrattuali applicabili,  il comma 2 dell’art. 64 ha previsto che l’acquisizione di servizi ai sensi del  comma 1 avvenga «alle condizioni tecniche previste dalla convenzione - quadro  Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del  prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui  non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip». 
Il  Ministero rileva che in data 24 luglio 2017 la Convenzione Servizi di pulizia  ed altri servizi per le Scuole e i Centri di formazione, relativamente al lotto  7, stipulata con il Consorzio CSI, attivata in data 18/02/2015 e  successivamente sospesa in data 1/04/2015, è stata riattivata.
La  riattivazione della convenzione in un ulteriore lotto, ai sensi del citato comma,  secondo l’interpretazione proposta da talune aziende, comporterebbe una  revisione dell’importo medio del prezzo di aggiudicazione. In particolare, il  prezzo medio ricalcolato sui lotti comprensivi del lotto riattivato, sebbene  risulti più basso del prezzo originariamente applicato dalle aziende operanti  nei lotti ove la Convenzione è stata risolta, sarebbe maggiore rispetto a  quello applicato sino ad oggi dalle stesse aziende per effetto dell’entrata in  vigore della norma. 
Con  la richiesta di parere il Ministero domanda all’Autorità se l’interpretazione  della norma di cui al comma 2 dell’art. 64, d.l. 50/2017 prospettata dalle  ditte, vale a dire quella di applicare un nuovo prezzo medio ogni volta che si  verifichino modifiche in ordine all’attivazione delle convenzioni Consip nei  diversi lotti, sia l’orientamento corretto da seguire in sede di attuazione  della norma di legge da parte dell’Amministrazione. In via alternativa, il  Ministero ritiene plausibile che la norma possa aver operato un “rinvio statico”,  facendo proprie le condizioni economiche delle convenzioni Consip attive e  vigenti al momento dell’entrata in vigore della norma di legge, senza tenere  conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le  convenzioni medesime soprattutto ove si tenga conto che la risoluzione delle  convenzioni è intervenuta per fatto e colpa del fornitore.

Parere

Ritenuto in diritto

Con  la richiesta inoltrata all’Autorità, il Ministero chiede un parere sulla  corretta interpretazione dell’art. 64, comma 2, d.l. 50/2017 in ordine alle  condizioni economiche applicabili ai contratti attuativi e agli ordinativi di  fornitura aventi causa nelle convenzioni Consip risolte ex art. 1456 c.c. e la  cui efficacia è stata prorogata ai sensi del comma 1 del citato art. 64. In  particolare, il Ministero domanda se debba essere applicato un nuovo prezzo  medio ogni volta che si verifichino modifiche in ordine all’attivazione delle  convenzioni Consip nei diversi lotti, oppure se l...

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