OGGETTO: Richiesta di parere prot. ANAC n. 111977 del 28.09.2017 presentata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito ai contratti di pulizia nelle scuole a seguito della risoluzione delle convenzioni CONSIP
AG 2/18/AP
Il Consiglio
Visto il decreto legislativo n. 50/2016
Visto l’appunto dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri
Considerato in fatto
Con nota prot. ANAC n. 111977 del 28.09.2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha presentato una richiesta di parere concernente la situazione contrattuale venutasi a creare all’indomani della risoluzione ex art. 1456 c.c. delle convenzioni Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica amministrazione – lotti 1, 2, 4, 8, 9, 10 stipulate con Manutencoop FM S.p.A. e CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, attive dal 25.11.2013, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 11, comma 2, delle Condizioni Generali della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
A seguito della disposta risoluzione delle convenzioni in corso di esecuzione, entrava in vigore l’art. 64, comma 1, d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, che ha dettato una disciplina transitoria in ordine agli ordinativi di servizi in corso di esecuzione prescrivendo quanto segue: «al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione - quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017». Quindi, con riferimento alle condizioni contrattuali applicabili, il comma 2 dell’art. 64 ha previsto che l’acquisizione di servizi ai sensi del comma 1 avvenga «alle condizioni tecniche previste dalla convenzione - quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip».
Il Ministero rileva che in data 24 luglio 2017 la Convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole e i Centri di formazione, relativamente al lotto 7, stipulata con il Consorzio CSI, attivata in data 18/02/2015 e successivamente sospesa in data 1/04/2015, è stata riattivata.
La riattivazione della convenzione in un ulteriore lotto, ai sensi del citato comma, secondo l’interpretazione proposta da talune aziende, comporterebbe una revisione dell’importo medio del prezzo di aggiudicazione. In particolare, il prezzo medio ricalcolato sui lotti comprensivi del lotto riattivato, sebbene risulti più basso del prezzo originariamente applicato dalle aziende operanti nei lotti ove la Convenzione è stata risolta, sarebbe maggiore rispetto a quello applicato sino ad oggi dalle stesse aziende per effetto dell’entrata in vigore della norma.
Con la richiesta di parere il Ministero domanda all’Autorità se l’interpretazione della norma di cui al comma 2 dell’art. 64, d.l. 50/2017 prospettata dalle ditte, vale a dire quella di applicare un nuovo prezzo medio ogni volta che si verifichino modifiche in ordine all’attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti, sia l’orientamento corretto da seguire in sede di attuazione della norma di legge da parte dell’Amministrazione. In via alternativa, il Ministero ritiene plausibile che la norma possa aver operato un “rinvio statico”, facendo proprie le condizioni economiche delle convenzioni Consip attive e vigenti al momento dell’entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga conto che la risoluzione delle convenzioni è intervenuta per fatto e colpa del fornitore.
Ritenuto in diritto
Con la richiesta inoltrata all’Autorità, il Ministero chiede un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 64, comma 2, d.l. 50/2017 in ordine alle condizioni economiche applicabili ai contratti attuativi e agli ordinativi di fornitura aventi causa nelle convenzioni Consip risolte ex art. 1456 c.c. e la cui efficacia è stata prorogata ai sensi del comma 1 del citato art. 64. In particolare, il Ministero domanda se debba essere applicato un nuovo prezzo medio ogni volta che si verifichino modifiche in ordine all’attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti, oppure se l...
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