L’operatore economico, a seguito della presentazione di istanza di parte, ha ottenuto il titolo abilitativo richiesto (Permesso di Costruire N. XXX del XXX). Trattasi di un intervento edilizio proposto in aderenza al “Piano Casa Regionale” che prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, con ampliamento volumetrico pari al 35% della consistenza originaria, in aderenza con le premialità allora previste dalla Legge Regionale Lazio n. 21/09. Per tale intervento è stata anche richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, essendo il volume originario collocato entro la fascia dei 150,00 ml di un corso d’acqua tutelato.
L’operatore economico aveva pertanto l’obbligo di comunicare l’inizio lavori entro il termine perentorio del XX.9.2024, o comunque di chiedere una proroga prima della scadenza di detto termine.
Con l’entrata in vigore l’8 febbraio 2024 della legge 2 febbraio 2024 n. 11 di conversione del Decreto 9 dicembre 2023 n. 181 (a modifica del D.L. Ucraina 21/2022), pubblicata in G.U.R.I. 7/2/24 n. 31, i lavori attualmente in corso o da avviare possono beneficiare dell’estensione a due anni e sei mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori (originariamente prevista in soli due anni) relativa a Permessi di Costruire rilasciati o formatisi e Scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).
Tornando al procedimento in esame, la proroga richiesta dal D.L. è stata acquisita in atti dell’Ente in data XX.10.2024 con prot. n. XXXX e pertanto dopo la scadenza dei termini entro i quali la stessa andava avanzata, adducendo quale motivazione: “difficoltà di organizzazione logistica di cantiere nel reperimento di preventivi ed offerte economiche delle imprese esecutrici e la situazione economica attuale di incertezza nelle proiezioni di investimento.”
Si chiede se esistano in giurisprudenza casistiche per le quali in via eccezionale sia possibile accordare detta proroga al di fuori dei termini tassativi entro i quali la stessa andava richiesta.
La soluzione del quesito si rinviene nella disciplina riguardante l’efficacia temporale del permesso di costruire e nella giurisprudenza formatasi su tale specifica materia.
I – In primo luogo, viene rappresentato nella richiesta di parere che, a fronte del rilascio del titolo abilitativo richiesto dall’operatore economico, il termine per l’inizio dei lavori è scaduto in data XX.09.24.
Si presume dunque che la fattispecie rientri nell’art. 15, comma 2 D.P.R. 380/01, secondo cui “il termine per l'inizio dei lavori non pu&ogra...
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