Limiti di spesa del personale e trattamento accessorio

Quesito

Si pone il seguente quesito richiesto da un Comune:

Nel 2021, in sede di calcolo del fondo risorse decentrate non si è erroneamente tenuto conto dell’adeguamento del limite del trattamento accessorio ai sensi dell’art.33 del D.L. 34/2019 e istruzioni Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454/2021 per un importo di circa Euro 30.000,00.

L’anno 2022 è ancora da definire in contrattazione decentrata e pertanto essendo le precedenti risorse di parte stabile si voleva inserire le stesse (Euro 30.000,00) quali economie dell’anno precedente dopo aver rettificato il fondo risorse decentrate anno 2021, con il parere del revisore dei conti, e procedendo poi alla riapertura e alla correzione del conto annuale anno 2021.

Si chiede conferma che l’adeguamento del limite del trattamento accessorio ai sensi delll’art.33 del D.L. 34/2019 è un obbligo di legge e che pertanto non rientra nei limiti della spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria per l’anno 296/2006. 

Parere

Il D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita“) ha introdotto, con l’art. 33, disposizioni che favoriscono le assunzioni presso enti locali, consentendo, di conseguenza, anche il corrispondente adeguamento del complessivo trattamento economico accessorio del personale.

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