Parere n.1/2020/G.A.R.I. - Subentro mandante in R.T.I. a seguito liquidazione volontaria avente requisiti necessari per esecuzione di parte delle prestazioni

Quesito

Con la presente si richiede di voler cortesemente supportare lo scrivente Comune in ordine ad una problematica verificatasi in merito all’esecuzione di un contratto di “Servizio di gestione della sosta a pagamento, servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del C.d.S. di competenza della Polizia Locale, servizio di noleggio rilevatori omologati in postazione fissa delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 C.d.S. servizi accessori e complementari”

Il suddetto contratto veniva stipulato nel 2015, a seguito di aggiudicazione di procedura aperta indetta ai sensi dell’allora vigente D. Lgs. 163/2006. Aggiudicatario risultava essere l’R.T.I. composto dalla società XXXXXX, mandataria e da YYYYYYY e ZZZZZZZ, mandanti.

Fra le prestazioni oggetto del contratto figurano i procedimenti amministrativi tesi al recupero coattivo delle sanzioni amministrative pecuniarie non pagate e di competenza della Polizia Locale a mezzo ingiunzione.

Per l’esecuzione di tali prestazioni l’unica società della R.T.I. ad avere i requisiti di legge era   

YYYYYYY.

Tale società ha iniziato la procedura di liquidazione volontaria, uscendo dal R.T.I: al momento XXXXXX, che nel frattempo si è fusa con ZZZZZZZ, non ha i requisiti di legge per supportare l’Ente nelle procedure di riscossione tramite ingiunzione.

XXXXXX ha proposto all’Ente di far subentrare un altro operatore economico, OMISSIS, per l’esecuzione di tali prestazioni, applicando l’art.48 c.18 del Codice degli Appalti al momento vigente, D. Lgs. 50/2016, in maniera estensiva, ricomprendendo nella fattispecie anche la liquidazione volontaria del mandante, non espressamente prevista.

Tuttavia, essendo il contratto stipulato sotto la vigenza della disciplina precedente sembrerebbe applicabile l’art. 37, c. 19 del Codice degli Appalti del D. L.gs.163/2006, che consente al R.T.I. di indicare altro operatore economico subentrante solo nel caso di fallimento di una delle mandanti.

Ci si domanda se sia opportuno consentire il subentro di tale nuovo operatore economico, scelto discrezionalmente dalla mandataria, considerando il principio del divieto di modifiche soggettive e il rischio di elusione del dettato legislativo, o se sia opportuno mettere a gara il servizio di riscossione delle sanzioni amministrative vista l’impossibilità di XXXXXX di eseguire tali prestazioni.

Parere

In ossequio al principio di immodificabilità delle Raggruppamenti Temporanei d’Impresa è vietata qualsiasi modificazione dei soggetti partecipanti e vincitori di una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa, oltre, in via generale, ad una una chiara elusione del principio della par conditio (Cons. di Stato, V, n. 169/2015). 

La legislazione vigente in materia di contratti pubblici prevede il principio dell’immodificabilità al comma 9 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 precisando che salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazi...

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