Edilizia. Cambio di destinazione d’uso di superfici /volumi accessori e pertinenziali in destinazioni principali

Quesito

Alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 105/2024, si chiede un parere in merito alla possibilità di effettuare cambi di destinazione d’uso di locali accessori e pertinenziali (magazzini, garage, cantine, ecc.) in destinazioni principali, cioè quelle definite dall’art. 23 ter del DPR 380/01. 

In particolare si chiedono chiarimenti sulla definizione di “cambi di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale” ritenendo che per categoria funzionale siano da intendere le sole categorie definite dal richiamato art. 23 ter e non le destinazioni accessorie a queste. 

Infine vista la L.R. Lazio n. 7/2017 (rigenerazione urbana) nello specifico l’art. 4 e la Delibera Comunale di recepimento dello stesso articolo, che disciplinano appunto le modalità di effettuazione dei cambi di destinazione d’uso fissando specifiche condizioni, si chiede se tali norme siano comunque prevalenti rispetto alle modifiche normative apportate con la L. 105/2024, la quale, con la nuova versione dell’articolo 23 ter del d.P.R. 380/01, il quale, con i commi sotto elencati ed integralmente riportati, attribuisce la potestà normativa dei Comuni.

Parere

Al fine di rispondere, correttamente, al quesito formulato occorre precisare, preliminarmente, che le modifiche introdotte all’art. 23-ter del D.P.R. 380/01 dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024 con l’introduzione dei commi 1-ter e 1-quarter, cosi detto “salva casa”, hanno inteso ampliare e semplificare le possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso, già consentite precedentemente, introducendo, appunto, nuovi commi che hanno esteso, entro alcuni limiti, le possibilità di mutamento d’uso delle unità immobiliari,...

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