Parere n.7/2020/G.A.R.I. - Appalti, richiesta parere su procedura adottata

Quesito

Si chiede un Vs parere riguardo la procedura seguita, nello specifico l'impresa esecutrice di un opera pubblica per un importo pari ad € 162.951,73 di lavori, esplicitava riserve di tipo A-contabili e di tipo B-danni oltre oneri dovuti alla mancata produzione nel tempo con richiesta di accordo bonario per un importo pari ad € 148.836,75 ben oltre il 15% previsto dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

La direzione Lavori respingeva le riserve tutte dell'impresa e comminava una penale pari ad € 2.263,80 per sospensioni non autorizzate.

Pertanto il secondo verbale di accertamento delle riserve ai sensi dell'art. 205, comma 1- 6 del D.Lgs. n. 50/2016 si concludeva inevitabilmente con il rigetto di tutte le riserve e contestazioni oggettive, rimandando, però, alla valutazione delle riserve soggettive ad una successiva fase di transazione pre-contenzioso ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs 50/2016.

Ad oggi l'impresa contesta la procedura e l'avvio di un accordo pre-contenzioso e sembra stia avviando le pratiche legali.

Si chiede pertanto un parere sia sulla procedura che sull'attivazione della transazione pre-contenzioso.

Parere

La procedura così come rappresentata appare corretta, come peraltro appare in linea generale corretta anche l’invocazione dell'art. 208 del Codice dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Chiaramente a norma del prefato articolo la proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento è previo parere del legale o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

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