Parere n.5/2017/G.A.R.I. - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 101 d.lgs n. 50/2016): Il Direttore dei Lavori deve svolgere anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)?

Quesito

Il quesito per il quale ricorro alla Vostra qualificata consulenza è relativo alla funzioni e compiti da attribuirsi al Direttore Lavori ai sensi c. , p.to d) – art. 101 del D.Lgs n° 50/2016;

Ai sensi della predetta norma è statuito

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

La domanda è se da tale disposizione consegue obbligo inderogabile attribuire al direttore lavori anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) oppure se tale ultimo ruolo possa essere attribuito a persona diversa dal D.L. anche se facente parte dello stesso “raggruppamento” o gruppo di lavoro o studio professionale.

Il quesito posto deriva da esame di offerte per procedura di gare per l’affidamento di servizio di D.L. e C.S.E. per l’importo di circa € 1.050.000;

Secondo un commissario di gara corre l’obbligo dell’affidamento dei due compiti alla stessa persona a pena di esclusione dell’offerta.

A mio avviso non ricorre tale condizione per le seguenti considerazioni.

Nel secondo periodo del dispositivo in commento è stabilito che - Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni … … e ciò senza ulteriori indicazioni o precisazioni con la conseguenza che, dalla riferita disposizione, non si evidenzia alcun obbligo o condizionamento assoluto che costringa a far necessariamente attribuire il ruolo di D.L. e di C.S.E. alla stessa persona.  Per di più in tale disposizione non si rileva alcuna affermazione o elemento di sorta, diretto o indiretto, dal quale possa rilevarsi la impossibilità di procedere all’attribuzione della funzione della del C.S.E. a tecnico diverso da quello che andrà a ricoprire il ruolo di D.L.  –  Al riguardo, non evidenziandosi alcun obbligo prescrittivo o perentorio, dovrebbe anche essere applicabile il principio per il quale “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato per legge” (Corte Cost. Sent. n° 200 del 2012).

 

Parere

Il DPR n. 207/2010, regolamento di esecuzione del D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 151, comma 1, prevedeva che “le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri possono essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa”, invece il DPR n. 554/1999, regolamento di esecuzione della Legge Merloni, stabiliva che le funzioni del coordinatore per l’esecuzione “sono svolte dal direttore lavori”; da un confronto tra le due disposizioni emergeva chiaramente che, sotto il previgente Codice dei contratti pubblici, il cumulo dei due inca...

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