Parere n.2/2018/G.A.R.I. - L'Affidamento di Posizioni Organizzative e Procedura Ex. Art. 110 del TUEL

Quesito

Con recente delibera di Giunta il Comune ha modificato il proprio assetto organizzativo ed approvato un nuovo funzionigramma ed organigramma con la seguente motivazione: "al fine di conseguire un più efficace e razionale assetto delle strutture organizzative e per meglio rispondere alle esigenze del cittadino".

In particolare, l'Area AlfaBeta, di cui era responsabile l'ingegnere "Caio", categoria D, è stata formalmente soppressa e dalla stessa ne sono originate due nuove, che con successive determine sindacali sono state affidate a due dipendenti a tempo indeterminato con incarico di posizione organizzativa:

Area Alfa all'ingegnere "Tizio" di categoria C (con contestuale conferimento di mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 267/00);

Area Beta al medesimo ingegnere "Caio" di categoria D, che prima reggeva la soppressa Area AlfaBeta.

Subito dopo il conferimento, l'ingegnere "Tizio" di categoria C ha rifiutato le mansioni superiori e conseguentemente l'incarico di titolare di posizione organizzativa.

L'Amministrazione comunale, a questo punto, vorrebbe avviare una procedura ex art. 110 D.Lgs. 267/00 e s.m.i. al fine di provvedere alla sostituzione del Responsabile che ha rinunciato.

Aggiungasi che il Comune ha una popolazione inferiore a 15. 000 abitanti ed è privo di personale avente qualifica dirigenziale.

Si richiede, quindi, parere riguardo:

1) La legittimità dell'affidamento della posizione organizzativa ad una categoria C laddove nell'Ente ci sia altro personale di categoria D [oltre al menzionato Ingegnere di categoria D titolare dell'area Beta, lavorano presso il Comune altre unità di personale di categoria D, seppure prive della necessaria competenza professionale per ricoprire l'incarico, ovverosia titolo di geometra o laurea in ingegneria, architettura o equipollenti];

2) La legittimità di un affidamento di un'area tecnica a personale di categoria D carente dei requisiti professionali necessari per l'espletamento dell'incarico (progettazioni, pareri in materia urbanistica, concessioni edilizie, etc .... ) ;

3) La legittimità del rifiuto, da parte del personale di categoria C, della posizione organizzativa in presenza di altro personale di categoria D nell'Ente;

4) La legittimità dell'indizione di una procedura ex art. 110 TUEL di affidamento di incarico con contratto a tempo determinato per la copertura del posto di responsabile della nuova area Alfa, il cui presupposto, come noto, consiste nell'assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, anche in considerazione dci profili di spesa che tale scelta comporterebbe per un piccolo Comune.

 

Parere

Si precisa che ai primi due quesiti (legittimità dell’affidamento della p.o. a personale di categoria C e possibilità di avvalersi di altro personale, di categoria D, ma sfornito delle competenze ritenute indispensabili al ruolo da attribuire) si può rispondere in maniera unitaria.

Da un punto di vista generale quella parte della disciplina normativa che impone per le posizioni organizzative di attingere esclusivamente al personale appartenente alla categoria D tende non solo a garantire la corrispondenza tra i contenuti dell’incarico ed i compiti, le attività  professionali e le responsabilità proprie della categoria di inquadra...

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