Quesito su congedo biennale retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001

Quesito

Si richiede parere in merito alla corretta istruttoria di un'istanza di congedo biennale retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, presentata da un dipendente in forza presso questo Comune.

Il dipendente istante ha dichiarato che conviverà con il familiare da assistere limitatamente al periodo di fruizione del congedo. Si precisa che sia il dipendente che il disabile risiedono già all'interno di questo stesso territorio comunale, ma a indirizzi diversi; pertanto, non è applicabile l'istituto dell'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (dimora temporanea), normativamente riservato a soggetti residenti in Comuni differenti.

Tutto ciò premesso, si formulano i seguenti quesiti:

  1. Se, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'unica soluzione legittima per soddisfare il requisito della convivenza sia rappresentata dal formale cambio di residenza anagrafica del dipendente presso l'abitazione del familiare;
  2. Ovvero, se l'effettiva coabitazione di fatto nel periodo di fruizione del congedo, qualora accertata e verbalizzata tramite apposito sopralluogo del Corpo di Polizia Locale, possa considerarsi di per sé idonea e sufficiente a soddisfare il requisito richiesto dalla norma, esonerando il dipendente dall'obbligo di variazione della residenza anagrafica;
  3. Se questa Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, sia tenuta o abbia la facoltà di attivare i suddetti controlli per il tramite della Polizia Locale al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente e l'effettiva sussistenza della convivenza durante il congedo.

Ringraziando anticipatamente si porgono

Cordiali saluti

Parere

L’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, che consente la concessione di un congedo straordinario, fino alla durata di due anni, per assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della L. n. 104/1992, si basa su due elementi fondamentali: l’individuazione dei soggetti che possono usufruire di detto congedo e la sussistenza del requisito della convivenza.

Tale congedo non spetta a tutti i parenti indistintamente, ma solo alle persone espressamente individuate  e solo secondo il rigido...

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