Nel Disciplinare della procedura di gara aperta (Accordo quadro per lavori di mesa in sicurezza di ponti e viadotti), si è previsto l'inversione procedimentale e l'esame della documentazioni amministrazione dei concorrenti posizionati al 1° ed al 2° posto della graduatoria.
Nella prima seduta si è proceduto all'apertura delle offerte economiche di tutti i concorrenti in gara e si è determinata, mediante il calcolo elaborato dal software di gestione della procedura, la soglia di anomalia, così pervenendo all'individuazione delle offerte automaticamente escluse e di quelle non anomale, nell'ordine della percentuale di ribasso, delineando una graduatoria degli o.e.
Nella successiva seduta amministrativa si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa degli o.e. posti al 1° e 2 ° della graduatoria, e per alcuni si è disposto il soccorso istruttorio.
All'esito del soccorso istruttorio, il secondo classificato non aveva i requisiti richiesti, quindi si trasmetteva la documentazione al RUP , il quale successivamente ne disponeva l'esclusione.
Premesso che, il D.Lgs. 36/2023 prevede nell'art. 108, comma 12, l'invarianza della soglia di anomalia, anche nell'eventuale inversione procedimentale e la cristallizzazione della soglia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione....nel nostro caso, il seggio di gara dovrebbe, ora procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, a seguito del quale cambierebbe l'o.e. posizionato al 1°posto della graduatoria. E' corretto e legittimo procedere in questo modo, anche alla luce di alcune sentenze di Tribunali amministrativi (Tar Campania 3280/2024) che sollevano dubbi di legittimità nel cristallizzare la soglia di anomalia, nell'ipotesi in cui si ricorra all'inversione procedimentale solo dopo l'aggiudicazione.
Nel ringraziare della disponibilità, resto in attesa di un vostro cortese riscontro urgente
I riferimenti normativi:
...
Se hai giĆ aderito:
altrimenti per accedere ai servizi: