TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI E PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ FRA INTERESSE PUBBLICO ALLA LIBERA CONCORRENZA E LEGITTIMITÀ DELL’INTERVENTO POLITICO NELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. NOTA A CORTE D’APPELLO DI MILANO, SEZIONE II DEL 25/05/2021, N. 4090
dell’Avv. Francesco Bianchi
Abstract Italiano: La seconda sezione della Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4090 emessa in data 25/05/2021, non ancora passata in giudicato in quanto impugnata dalla Procura Generale, ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà degli incanti, previsto dall’art. 353 c.p., nel caso dell’intervento di un Sindaco nella procedura di gara di appalto per servizi comunali, affrontando il tema dell’idoneità della condotta a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (principio di offensività) e quello della legittimità dell’intervento della politica nelle scelte amministrativo gestionali, con risvolti di sicuro interesse interpretativo.
Abstract Inglese: The second section of the Milan Court of Appeal, with sentence no. 4090 issued on 25/05/2021, not yet res judicata as challenged by the Attorney General, has deemed the offense of disturbed freedom of enchantments, provided for by art. 353 of the Criminal Code, in the case of the intervention of a Mayor in the tender procedure for municipal services, addressing the issue of the suitability of the conduct to harm the legal assets protected by the law (principle of offensiveness) and that the legitimacy of the intervention of politics in administrative-management choices, with implications of certain interpretative interest.
Sommario: 1. Premessa. 2. La vicenda. 3. La sentenza della Corte d’Appello di Milano, 4. I temi affrontati, 5, La turbata libertà degli incanti e il principio di offensività. 6. Il rapporto fra attività gestionale e valutazioni politiche. 7. Riflessioni conclusive