ANOMALA ABROGAZIONE DELLE LEGGI: L' ART. 110, II CO.D. LGS. 18.8.2000, N. 267/2000 ABROGATO CON SENTENZA PER INCOMPATIBILITÀ CON L'ART 19, VI CO. D. LGS. 30.3.2001, N. 165. EFFETTI COLLATERALI DEFLAGRANTI
dell’Avv. Lorenzo Norcia - Avv. Rosanna Norcia
Abstract Italiano: La sentenza n. 478 del 13.01.2014 emessa dalla Sez. Lavoro della Suprema Corte di Cassazione sembra aver dettato un punto fermo sulla durata degli incarichi dirigenziali esterni conferiti dai Sindaci e dai Presidenti delle Provincie ai sensi dell'art. 110, 2°, 3°, 4° co., del D. Lgs. n. 267/2000 perché incompatibile con il 2° co. dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/200, novellato. La Giurisprudenza ormai ha accolto con ampio consenso il principio enunciato dalla citata sentenza e cioé che nessun incarico dirigenziale, da qualunque Amministrazione Pubblica conferito, può avere una durata inferiore ai tre anni e quindi anche gli incarichi conferiti ai sensi del citato 2° comma dell'art. 110 non possono essere assoggettati ad automatica risoluzione in caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco in carica. Il tutto è motivato dal ruolo di norma prevalente riconosciuto al D. Lgs. n. 165/2001. Ne consegue che sono illegittime tutte le risoluzioni automatiche dei contratti di lavoro dirigenziali scaturenti dalla anticipata o ordinaria cessazione del mandato del Sindaco: quindi sono illegittime anche le risoluzioni contrattuali del rapporto di lavoro dei Segretari Comunali quando il Sindaco, che lo ha nominato, cessa dal mandato senza che siano trascorsi i tre anni della durata minima dell'incarico (art. 99 stesso D. Lgs. n.267/2000. E' la fine dello spoil system introdotto negli Enti Locali con la l. n. 127/1997 e confermato con il citato D. Lgs. n. 267/2000, per violazione dell'art. 97 della Cost.? No! La Corte Costituzionale con la sentenza n. 23 del 22.2.2019 sostiene che la risoluzione automatica dell'incarico dei Segretari Comunali con la decadenza del Sindaco non viola il suddetto art. 97. Gli effetti deflagranti di tale interpretazione non tarderanno a concretizzarsi.
Abstract Inglese: The January 13th 2014 judgement n. 478 issued by the Italian Corte di Cassazione – Labour section - seems to put a staple upon the duration of the external managing positions assigned by mayors and presidents of provinces according to art. 110 paragraphes 2, 3, 4 , D. Lgs. n. 267/2000. In fact, the latter article is incompatible with the new paragraph 2, article 19 D.Lgs. n. 165/2001. The jurisprudence accepted the legal principle of this judgement, i.e. that managing positions cannot have a lower duration than 3 years, and for this reason neither can the managing position assigned according to the new paragraph 2 art. 110 D. Lgs. n. 267/2000. The reason for this, is that the D.lgs. n. 165/2001 is considered the prevailing rule. For this reason, the automatic resolutions caused by the early termination of the mayor’s mandate are unlawful. Moreover, the Municipal Secretary’s early termination of the contract due to an early ending of the Mayor’s mandate, before the three years minimum duration of this type of contract, is unlawful (art. 99 D.lgs. n. 267/2000). Is it the end of the spoil system? Not at all. The Constitutional Court affirms that the automatic resolution of the Municipal Secretaries’ labour contract because of the Mayor’s decadence does not violate the article 97 of the Italian Constitution. The deflagrating effects of such interpretation will soon come.
Sommario: 1.Introduzione. 2. Punto di deflagrazione. 3. La deflagrazione negli Enti Locali è servita. 4. Possibili soluzioni. 5.Conclusioni.