(RI)LEGGENDO I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE: L’ART. 18 E LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
dell’Avv. Luca Maria Tonelli
Abstract Italiano: (Ri)leggendo i diritti fondamentali nella Costituzione è una nuova sezione della Rivista in cui, per ogni numero, verranno di volta in volta analizzati e commentati gli articoli della Costituzione concernenti i diritti fondamentali. In questo numero si è scelto di commentare l’art. 18 Cost., che tutela la libertà di associazione. La libertà di associazione costituisce uno degli aspetti fondamentali del pluralismo sociale ed è, a sua volta, una specificazione di quella tutela generale, riconosciuta all’art. 2 Cost., al singolo ed alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Verranno sinteticamente trattate, infine, due particolari categorie di associazioni: i sindacati e i partiti politici.
Abstract Inglese: Rereading fundamental rights in the Constitution is a new section of the Review in which, for each issue, the articles of the Constitution concerning fundamental rights will be analysed and commented on from time to time. In this issue we have chosen to comment on art. 18 Cost., which protects the freedom of association. Freedom of association is one of the fundamental aspects of social pluralism and is, in turn, a specification of that general protection, recognized in art. 2 Cost., to the individual and to the social training where his personality takes place. Finally, two particular categories of associations will be dealt with: trade unions and political parties.
Sommario: 1. Origini e precedenti della libertà di associazione. L’art. 18 Cost. nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente. – 1.1 Le origini della libertà di associazione. Cenni al diritto internazionale e sovranazionale. – 1.2 L’art. 18 Cost. nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente. – 2. Commento. – 2.1 La nozione di «associazione» nell’art. 18 Cost. – 2.2 La differenza tra «associazione» e «riunione». – 2.3 I soggetti titolari della libertà di associazione. – 2.4 Le finalità per cui ci si può associare. – 2.5 La libertà di organizzazione interna delle associazioni. – 2.6 I limiti e i divieti: in particolare, a) il divieto di associazioni segrete e b) il divieto di associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. – 2.7 La libertà negativa di associazione. – 3. Particolari categorie di associazioni: a) le associazioni sindacali. La possibilità per i militari e per gli appartenenti alle Forze di Polizia di costituire associazioni a carattere sindacale. – 4. Segue: b) i partiti politici. Il divieto posto dalla XII disp. fin. Cost.