Abstract Italiano: Il legislatore europeo ha attribuito un ruolo centrale all’offerta economicamente più vantaggiosa a sua volta intesa, nella sua accezione principale come “miglior rapporto qualità/prezzo”, che dovrebbe quindi, almeno tendenzialmente, sempre includere un elemento di valutazione relativo al prezzo o al costo.
Si può quindi affermare, senza ombra di dubbio, che il ricorso al concetto di “offerta economicamente più vantaggiosa” assume rilievo prioritario rispetto ad ogni altro criterio, ed anzi si dovrebbe sostenere che, ormai, il concetto di offerta economicamente più vantaggiosa sussume in sé ogni altro criterio selettivo. In questo senso si giustifica l’affermazione di una vera e propria rivoluzione “copernicana” attuata dalla direttiva del 2014 in tema di sistemi di aggiudicazione: tale rivoluzione si sostanzia, infatti, da un lato, nell’aver ormai configurato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come metodo ordinario e generale di aggiudicazione degli appalti, relegando il “vecchio” criterio del prezzo più basso al ruolo di parametro residuale ed eccezionale, circoscritto a fattispecie limitate e di scarso rilievo economico (mentre nella disciplina previgente i due sistemi erano in pratica fungibili), dall’altro, nell’aver sostanzialmente ricompreso nella nozione (e locuzione) di “offerta economicamente più vantaggiosa” tutti i sistemi di selezione delle offerte, tanto quelli previsti dalla precedente normativa, quanto quelli introdotti per la prima volta dalla nuova disciplina.
Abstract Inglese: The European legislator has designated a central role to the “most economically advantageous offer” criterion, which is essentially the "best quality / price” ratio. This concept includes an element of assessment relating to price or cost as well as quality. It can therefore be said, without any doubt, that the use of the concept of the "most economically advantageous offer" takes priority over any other criterion. It should be argued that, by now, the concept of the “most economically advantageous offer” subsumes other forms of selective criteria. In this sense, the affirmation of a real "Copernican" revolution, implemented by the 2014 directive on award criteria, is justified. This revolution is substantiated by the use of the “most economically advantageous offer” criterion as the primary method to award public contract. Therefore, the old criterion of the “lowest price” has been relegated to the role of a secondary parameter, limited to cases in which it is economically relevant. In the previous system, the two criteria were completely separate from each other. In the new system, the “most economically advantageous offer” encompasses all of the selection criteria used prior to the 2014 directive and all of the new ones, that were introduced by the 2014 directive, under one method.
1.La rivoluzione “copernicana” introdotta dall’art. 67 della direttiva 2014/24/UE. 2. La selezione fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo. 3. La selezione fondata sulla sola qualità con sterilizzazione totale del prezzo. 4. I criteri valutativi, ambientali e/o sociali connessi all’oggetto dell’appalto: elencazione tassativa ovvero meramente esemplificativa. 5. Il criterio del minor prezzo o costo di realizzazione. 5.1 La disciplina introdotta dal codice 2016 e dal correttivo 2017. 5.2 Le novità introdotte dal D.L. 32/2019 dopo la legge di conversione n.55/2019 per i contratti sotto soglia. 6. Riflessioni conclusive alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 32/2019: il criterio del prezzo più basso costituisce un autonomo criterio di aggiudicazione o è solo un aspetto dell’unico criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?