del Prof. Gaetano Armao
Abstract Italiano: Lo scritto esamina le questioni concernenti l’evoluzione del ruolo del Prefetto nell’ordinamento giuridico italiano a partire dall’Unità d’Italia (Regio decreto 9.10.1861 n. 250, nonché la l. 20.3.1865, n. 2248, allegato A) sino alle più recenti modifiche normative che hanno riguardato l’organo prefettizio. Specifica considerazione viene rivolta al mutamento della figura del Prefetto da esponente dello Stato sul territorio a riferimento del coordinamento dell’attuazione e della promozione dell’attività amministrativa nel territorio. La figura del Prefetto è oggetto di una disamina diacronica avuto riguardo altresì al procedimento di regionalizzazione dell’ordinamento giuridico italiano, che trova - come noto - il proprio riferimento nella riforma costituzionale del 2001 alla quale è poi seguita la l. n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Una delle principali riforme che hanno riguardato la disciplina prefettizia va rinvenuta nel d.lgs. del 30.7.del 1999 n. 300 e del Dpr. 17.5.2001, n. 287 che hanno introdotto l’Ufficio territoriale di Governo (UTG). Tale ufficio viene esaminato nello studio delle sue diverse funzioni avuto altresì riguardo alla puntuale disciplina che ne definisce le competenze sul territorio e con particolare riferimento alle autonomie locali. In esecuzione della l. 131 del 2003 è stato emanato il decreto 21.1.2004 n. 29 che ha rinominato l’UTG Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, realizzando in tal guisa una sorta di ritorno alle prefetture. Più recentemente il d.P.R. n. 180 del 2006 ha meglio definito i rapporti tra Prefetture - Ufficio territoriale di Governo e le Autonomie locali rafforzando ulteriormente i compiti di coordinamento affidati a dette prefetture. Da ultimo, la più recente legislazione ha assegnato ulteriori competenze ai Prefetti sul monitoraggio del credito e la revisione della spesa che hanno ulteriormente ampliato il ruolo di mediatore sociale del prefetto, in particolare giusta il d.l. n. 138 del 2011, conv. da l. n. 148 del 2011 ed il d.l. n. 95 del 2012 conv. dalla l. n. 135/ del 012. Questa ultima disciplina, in particolare, ha previsto che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo fosse denominata Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato e garantisse funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, attraverso la costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Occorre infine ricordare che la legge 7.8.2015, n. 124, che ha riformato le amministrazioni pubbliche, ha previsto all’articolo 8, co. 1, lett. e) la delega al Governo ad operare la razionalizzazione della amministrazione periferica dello Stato mediante riduzione del numero delle prefetture e, nuovamente, la trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui debbono confluire tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini. In particolare, la normativa prevede la revisione delle competenze e delle funzioni delle Prefetture-Ufficio territoriale dello Stato, in considerazione dell'attuazione della legge di riforma delle province e delle città metropolitane (legge 7.4.2014, n. 56), la riduzione del numero delle prefetture in base a criteri territoriali, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori. Tuttavia al termine di esercizio della delega il Governo non ha emanato ild.lgs.attuativo. Anche quest’ultima riforma é rimasta così inattuata dimostrando, da un lato, l’incapacità dello Stato di provvedere a completare le riforme dell’amministrazione periferica, dall’altro la tendenza alla resilienza delle strutture decentrate dell’apparato statale alla riorganizzazione.
Abstract Inglese: The constitutional reform of 2001 – namely the part dealing with Regional and Local Authorities – which came into force after being approved by the Parliament and confirmed by a referendum, as well as the important legislative reforms of central and local administration, introduced since 1997, have deeply changed the Italian public administration. Specifically, the constitutional and administrative reforms – strongly debated during the implementation of fiscal federalism (Law n. 42 of 2009) – adapt the Italian law system to the federalization of public powers phenomena (CARAVITA DI TORITTO, 2004). Any approach to the prefectoral institute, as it appears today as result of the recent changes introduced in the Italian legal system over the last years, cannot be reconstructed by starting from government representation, and consequently, from the fundamental character of several competences of the Prefect in Italy in the light of the deep reforms of the Italian public administration in the perspective of the "multi-level constitutionalism" the progressive emergence and developments of organs, structure and procedures that create legal norms and impose such norms on citizens of different national states (G.F. FERRARI 2008).
Summary: 1. Brief historical reconstruction of the figure of the prefect in the Italian system 2. The reform of the role of prefect with the Act n. 300/1999 and the Regolamento (regulation) n. 287/2001 3. The role of prefects in the italian legal system 4. The prefect in the last regulation.