LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE RISARCITORIO TRA LA STRUTTURA ED IL MEDICO E LIMITI ALL’AZIONE DI RIVALSA
Abstract Italiano: In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24/17, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, co. 2, e 2055, co. 3 c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che non dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Abstract Inglese: In the matter of recourse in the regime prior to law n. 24/2017, in the internal relationship between the healthcare facility and the doctor, the liability for damages caused by the latter's exclusive fault must be shared equally according to the presumptive criterion of articles 1298, paragraph 2, and 2055, paragraph 3 of the civil code, as the structure accepts the risk inherent in the use of third parties for the fulfillment of its contractual obligation, unless it demonstrates an exceptional, inexcusably serious, completely unpredictable deviance of the healthcare professional from the shared health protection program that is the subject of the obligation.
Sommario: 1. La corresponsabilità della struttura sanitaria e del medico 2. Limiti all’azione di rivalsa esercitabile dalla Struttura verso il medico 3. Ripartizione della responsabilità in parti uguali.