Sanzioni amministrative. Corretta interpretazione e applicazione art.258 c.9 e 13 D.Lgs.152/2006

Quesito

L'Ufficio scrivente ha necessità di ottenere un parere relativamente alla corretta interpretazione ed applicazione  dei commi 9 e 13 dell'art.258 D.Lgs 152/2006, introdotti dal D.Lgs.116/2020 con riferimento all'applicazione del beneficio del "pagamento in misura ridotta" come previsto dall'art.16 della Legge 689/81 e della conseguente quantificazione della sanzione ad opera dell'Organo accertatore.

Ciò a seguito della ricezione di un Verbale di contestazione di illecito amministrativo elevato per "Trasporto di rifiuti speciali con FIR riportante dati errati o inesatti" ai sensi dell'art.193 c.1, sanzionato dall'art.258 c.4 e 9. Nel suddetto verbale l'Organo accertatore esclude esplicitamente l'applicazione dell'art.16 L.689/81 (pagamento in misura ridotta) e non indica il quantum da pagare, rinviando all'Autorità Provinciale la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa.

Dalla interlocuzione con l'Organo accertatore è emerso che lo stesso ritiene di non poter applicare l'art.16 suddetto in quanto il comma 9 dell'art.258 non quantifica la misura minima e massima della sanzione ma statuisce: "Chi, con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione. Soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio". Discorso analogo vale per il comma 13, che prevede per l'applicazione di una sanzione "aumentata fino al triplo". Ciò a fronte di una supposta carenza di potere discrezionale, proprio dell'Attività amminstrativa, in base al quale stabilire l'esatta entità della sanzione nei casi in cui le disposizioni normative non precisano i limiti edittali di sanzione.

L'Ufficio scrivente reputa invece applicabile, anche nelle ipotesi di recente introduzione di cui ai commi 9 e 13 dell'art.258, l'istituto premiale previsto all'art.16 della L.689/81, che costituisce "lex generalis" in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e che quindi, per essere disapplicata, necessita di una espressa previsione in tal senso, mancante nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, si richiede un Vostro parere in materia al fine di garantire una uniforme interpretazione e applicazione della norma, per assicurare una corretta suddivisione delle competenze fra Autorità Amministrativa e Organo accertatore e per evitare successive declaratorie di nullità/annullamento dei rispettivi atti (verbale, ordinanza ingiunzione di pagamento).

Grazie

Parere

Il quesito posto concerne l’individuazione del soggetto competente a quantificare esattamente la sanzione applicabile nei casi previsti dall’art. 258 “Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, commi 9 e 13, del Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). 

E’ opportuno innanzi tutto precisare che detto articolo è stato di recente riformulato integralmente ad opera dell’art. 4 del D.Lgs. n. 116/2020. Il testo originario, composto di soli 5 commi, prevedeva sanzioni definite puntualmente nella misura  minima ed in quella massima, consentendo così una immediat...

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