Corte dei Conti 2017: Il rimborso delle spese legali degli amministratori assolti e la clausola di invarianza finanziaria

Quesito

Sintesi: La clausola di invarianza finanziaria apposta all’art. 86, comma 5, del TUEL in tema di rimborso delle spese legali agli amministratori degli EE.LL., va intesa nel senso che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. La disposizione non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista), ma la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio. A corollario, la previsione di bilancio costituisce sia il presupposto che il limite della spesa complessivamente ammessa. La mancata previsione iniziale o l’insufficiente stanziamento non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio, né è consentito apportare variazioni allo stanziamento senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri; del pari, non è consentito impegnare le somme iscritte se non sono garantite le entrate a copertura.

 

Quesito:

È nella richiamata nota (avente ad oggetto “Rimborso spese legali”) che vengono esposti dubbi sul diritto al rimborso di tali spese avanzato da taluni amministratori che, convenuti in giudizio, sono stati “assolti dalle accuse così come formulate nell’atto di citazione” dalla locale Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Il richiedente ha precisato che «il giudice contabile, prosciogliendo nel merito, ha contestualmente liquidato gli onorari spettanti alla difesa dei convenuti prosciolti, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimersi sulle richieste di rimborso avanzate all’Amministrazione».

Il richiedente ha inteso, poi, sottolineare che la richiesta di parere è stata formulata «al fine di evitare eventuali profili di responsabilità contabile».

A tal riguardo, ha ritenuto di formulare le seguenti domande:

«1) se sia condizione ostativa al riconoscimento del rimborso il fatto che gli amministratori interessati abbiano individuato i propri legali di fiducia senza preventivo accordo con il Comune stesso (mancato gradimento);

2) il rimborso delle spese legali deve essere riconosciuto esclusivamente all’amministratore prosciolto – dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa – oppure il pagamento può essere disposto “in via diretta” a favore del difensore del convenuto che ne abbia fatto richiesta?

3) In ultima analisi, si chiede di fornire chiarimenti in merito all’inciso “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” considerato che la somma da corrispondere ai 15 amministratori coinvolti è pari ad € 13.000,00».

Parere

"​Prioritario, sul piano dell’ordine logico degli argomenti da trattare, è l’esame della clausola di invarianza finanziaria contenuta tanto nel primo che nel secondo periodo del nuovo comma 5, come introdotto dalla conversione del d.l. n. 78/2015 (art. 7-bis, legge n. 125/2015).

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