Parere n.3/2017/G.A.R.I. - Incompatibilità del consigliere comunale per debiti tributari

Quesito

Un consigliere comunale non ha pagato l'ICI anno 2010 e anno 2011 e il Comune gli ha notificato i relativi avvisi di accertamento. Si chiede se in tal caso ricorra per il consigliere comunale la condizione di incompatibilità prevista dal Testo Unico degli Enti Locali - art. 63, comma 1 n.6) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 63, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000).

Parere

L'art. 63 comma 1 n. 6 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che "avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

La ratio di tale causa di incompatibilità è stata individuata nell'esigenza di scongiurare il rischio di un non corretto esercizio delle funzioni inere...

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