Parere n.9/2019/G.A.R.I. - Rifiuti pericolosi: corretta applicazione del Codice dell'Ambiente per stabilire l'importo della sanzione pecuniaria

Quesito

L'Ufficio scrivente ha necessità di ottenere un parere scritto relativamente all’art. 255 c. I D.Lgs. 152/2006, in particolare sulla possibile applicazione, nel caso di specie, del beneficio del "pagamento in misura ridotta" come previsto dall'art. 16 della Legge 689/81.

Ciò a seguito della ricezione di un Verbale di illecito amministrativo elevato  per "Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo, ovvero immissione degli stessi rifiuti, solidi o liquidi, in acque superficiali o sotterranee da parte di privati" ai sensi dell'art. 192 c. I e Il, sanzionato dall'art. 255 c. I ultima parte che prevede: "Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

Nel suddetto verbale l'Organo accertatore esplicitamente esclude l'applicazione dell'art. 16 L.  689/81 e non  indica  il quantum  da  pagare,  rinviando  a questo Ente  la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa.

A seguito di interlocuzione con l'Organo accertatore, è emerso che lo stesso ritiene di non poter applicare l'art. 16 suddetto a fronte della "mancata previsione di limiti edittali definiti" e della carenza del "potere discrezionale, proprio dell'Autorità amministrativa, in base al quale stabilire l'esatta entità della sanzione".

Di diverso parere è l'Ufficio scrivente, che reputa applicabile all'art. 255 c. I ultima parte l'istituto premiale previsto dalla L. 689/81per i seguenti motivi:

- La Legge 689/ 81 costituisce "lex generalis" in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;

- Il D.Lgs. 152/ 06 si pone - nella gerarchia delle fonti - al medesimo livello della L. 689 che quindi, per essere disapplicata, necessita di una espressa previsione in tal senso;

- A riprova di ciò, dove il Legislatore ha voluto disapplicare la suddetta legge lo ha espressamente previsto. Sono queste le ipotesi dell'art. 135 e dell'art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 152/06;

- L'applicazione dell'art. 16 L. 689/81 ad opera dell'organo accertatore è prevista al fine di rendere effettiva la facoltà di esercitare il pagamento in misura ridotta riconosciuto in capo al trasgressore, che altrimenti vedrebbe leso il proprio diritto;

- La mancanza di un minimo e un massimo edittale definiti non può quindi ostare alla applicazione dell'art. 16, riconosciuta anche nell'ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali . Per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, punito ai sensi dell'art. 255 c. I ultima parte, è previsto unicamente un aumento fino al doppio della base edittale da cui effettuare il calcolo per la determinazione del quantum da pagare, sulla base delle risultanze dell'accertamento/ispezione.

Tutto ciò premesso si chiede quindi di avere un Vostro parere in materia, al fine di garantire una uniforme interpretazione e applicazione della norma, per assicurare una corretta suddivisione delle competenze fra Autorità Amministrativa e Organo accertatore e per evitare successive declaratorie di nullità dei rispettivi atti (verbale, ordinanza ingiunzione di pagamento).

Parere

Codesto Ente ha chiesto lumi in ordine alla corretta interpretazione della norma contenuta nell’art. 255 comma 1 del Codice dell’Ambiente (D.L.vo n. 152 del 2006), che stabilisce l’importo della sanzione pecuniaria in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

L’organo accertatore ha omesso di indicare nel verbale l’importo della sanzione, escludendo poi l’applicazione del disposto dell’art. 16 della L. n. 689 del 1981, in tema di pagamento in misura ridotta, sul presupposto che l’art. 255 citato, nel disciplinare in particolar modo l’abbandono dei rifiuti pericolosi, stabilisce solo che la sanzione (di cui alla prima parte...

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