Corte dei Conti 2017 - Valorizzazione di aree urbane edificate. Convenzioni dei comuni e limitazioni al trasferimento di immobili PEEP

Quesito

Un Comune ha formulato alla Corte dei Conti un quesito in materia di valorizzazione di aree urbane edificate.

In particolare, dopo aver fornito una descrizione della situazione che lo riguarda, con precipuo riferimento ad una serie di piani di zona approvati negli anni 80-90 ai sensi della legge n.167/1962, l’Ente richiedente rappresenta di aver stipulato le convenzioni di cessione a privati degli immobili costruiti ai sensi della predetta legge prevedendo espressamente, nel testo di dette convenzioni, i vincoli disciplinati dai commi 15-16-17-18-19 dell’art.35 della legge n.865/1971.

Come specificato dal Comune, tali clausole sono state previste anche nelle convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore dell’art.23, co.2, della legge n.179/92 che ha abrogato i commi 15-16-17-18-19 dell’art.35 della legge n.865/1971.

Alla luce di quanto sopra, il Comune di San Vito al Tagliamento pone un quesito volto a sapere se in caso di vendita degli immobili edificati sulle aree oggetto di convenzione, posto che in tutti i casi è decorso il termini di venti anni dal rilascio del certificato di abitabilità, permanga ancora l’obbligo di corrispondere a favore del Comune che a suo tempo ha ceduto l’area “la somma corrispondente alla differenza del valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’istituto centrale di statistica”, come previsto dall’abrogato art.35, co.17, della L.865/71, nonché delle convenzioni di cessione a privati stipulate dal Comune.

Parere

Per quel che riguarda i Piani di Edilizia Economica Popolare (c.d. “PEEP”), va segnalato che la loro previsione è avvenuta con la legge 18 aprile 1962, n.167 (recante “disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”).

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