I presupposti per la ripetizione di servizi analoghi prevista dall’art. 57, comma 5 lett. b) D.lgs n. 163/2013 (oggi art. 63 comma 5 del D.lgs n. 50/2016)

Quesito

Il Comune ha a suo tempo prolungato i servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili facendo ricorso all’affidamento diretto senza previa pubblicazione del bando di gara giustificato dalla stazione appaltante con il richiamo alle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera b) del vecchio Codice dei contratti. Essendo insorte problematiche afferenti la legittimità di siffatto prolungamento che riverberano anche anche in ambito penale, l’amministrazione comunale chiede di conoscere se nella vicenda concreta, di cui fornisce i documenti necessari all’esame, ricorrano i presupposti legittimanti la fattispecie sopracitata di ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) D.lgs n. 163/2013 (oggi art. 63 comma 5 del D.lgs n. 50/2016) che regolamenta l’ipotesi di affidamento a trattativa privata, “di  nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi...” ovvero si è in presenza di una mera proroga vietata dalla legge.

 

Parere

La fattispecie oggetto del presente parere è rappresentata da un contratto del 16.2.2017 registrato in data 8.3.2017 con il quale il Comune ha prolungato i servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili facendo ricorso all’affidamento diretto senza previa pubblicazione del bando di gara giustificato dalla stazione appaltante con il richiamo alle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera b) del vecchio Codice dei contratti.

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