Thursday 18 June 2026 08:32:35
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17/06/2026 Pres. Vincenzo Lopilato- Est. Martina Arrivi
L'art. 127, co. 1, cod. amb. stabilisce che «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato». La disposizione è dirimente ai fini della risoluzione della controversia, in quanto, nel sottoporre alla normativa dei rifiuti i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, esclude che, alla fine del processo di depurazione, i fanghi possano assumere una natura diversa da quella del rifiuto, quand'anche essi siano destinati a integrare un successivo ciclo produttivo: il reimpiego dei fanghi di depurazione – che lo stesso art. 127 cod. amb. incentiva, ove appropriato – è pur sempre un'operazione di recupero di rifiuti, per la quale occorre osservare la disciplina sulla "cessazione della qualifica di rifiuto" (end of waste), di cui all'art. 184-ter cod. amb. In quest'ottica, la qualificazione dei fanghi di depurazione in termini di rifiuto è già disposta ex lege, a prescindere dal – o, meglio, come si chiarirà tra poco, a integrazione del – criterio funzionale di cui all'art. 183 cod. amb., a mente del quale è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». La specificità della disciplina trova la sua ratio nella circostanza che i fanghi di depurazione non fuoriescono da un processo di produzione, idoneo a generare tanto prodotti, quanto sottoprodotti o meri scarti (indi rifiuti): i fanghi sono i residui solidi del trattamento depurativo, funzionale non a produrre qualcosa, ma a pulire le acque reflue, perciò essi sono sempre destinati alla disfazione, salva la possibilità di essere recuperati, una volta seguita la procedura dell'art. 184-ter cod. amb.
Il d.l. 39/2023 ha modificato l'art. 127, co. 1, cod. amb. con l'inserimento dell'espressione «comunque solo» (prima, la norma recitava: «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione»): con la novella normativa, si è voluto chiarire che i fanghi assumono la qualifica di rifiuto solo al termine del processo di trattamento depurativo (cd. end of pipe) e non prima, in modo da rendere chiaro che, se il trattamento delle acque reflue è eseguito in più impianti di depurazione, che in serie si occupano di diverse fasi del processo, i fanghi assumono la qualifica di rifiuti – con tutte le conseguenze che ne derivano – soltanto alla fine del processo e non anche nelle fasi intermedie. L'utilità della precisazione inserita con il d.l. 39/2023 si coglie analizzando l'art. 110, co. 3, cod. amb., il quale – nel derogare alla regola generale contenuta al primo comma, secondo cui «è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti» – prevede che gli impianti di depurazione possano, a determinate condizioni, accettare i «materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente». In altre parole, l'art. 110, co. 3, cod. amb., autorizza che il trattamento delle acque reflue sia completato in impianti diversi da quello in cui esso ha avuto inizio. Ebbene, grazie alla specificazione – inserita con il d.l. 39/2023 – per cui i fanghi di depurazione acquisiscono la qualifica di rifiuto solo al cd. end of pipe, la disciplina sui rifiuti non deve essere osservata dal gestore del primo impianto di depurazione – o di quelli intermedi – ma solamente dal gestore dell'ultimo impianto, che completa il ciclo depurativo, poiché è solo al termine di tale complessivo processo che i fanghi solo destinati a essere disfatti (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2025, n. 1064).
La lettura congiunta dell'art. 127, co. 1, e dell'art. 110, co. 3, cod. amb. permette di comprendere che la qualificazione normativa dei fanghi di depurazione come rifiuti, più che derogare al generale criterio funzionale insisto nella definizione di rifiuti (art. 183 cod. amb.), lo integra e lo specifica, chiarendo che solo all'end of pipe i fanghi sono avviati alla disfazione ex art. 183 cod. amb. e, quindi, soltanto in tale momento sono propriamente rifiuti. Non di meno, la sorte dei fanghi è, ineluttabilmente, quella di essere disfatti, perciò, al termine del processo di trattamento, non possono essere considerati che rifiuti e trattati come tali. Non è un caso che i fanghi di depurazione siano appellati dall'art. 110, co. 3, cod. amb. quali "materiali" e che il loro successivo trattamento in altri impianti depurativi costituisca una deroga al generale divieto di «utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti» ex art. 110, co. 1, cod. amb. Né tali fanghi potrebbero essere classificati entro la categoria dei sottoprodotti, di cui all'art. 184-bis cod. amb., perché – come correttamente evidenziato nella sentenza appellata – condizione imprescindibile per tale qualificazione è che la sostanza in questione origini da un "processo di produzione" (art. 184-bis, co. 1, lett. a, cod. amb.) e tale non è – per quanto già spiegato – il processo di depurazione delle acque reflue. (…)
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