Wednesday 17 June 2026 09:16:44
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/06/2026 Pres. Luigi Carbone - Est. Luigi Furno
Il potere istruttorio del giudice amministrativo è disciplinato dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. e costituisce strumento funzionale all'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Sulla base di tale premessa il Consiglio di Stato con la sentenza del 16 giugno 2026 ha ritenuto che “la richiesta di chiarimenti e documentazione rivolta all'Amministrazione resistente non configura alcuna forma di supplenza processuale né altera il principio del contraddittorio.
Al contrario, rappresenta esercizio di una prerogativa tipica del giudice amministrativo, finalizzata a conseguire una piena conoscenza della fattispecie. In tal senso risulta saldamente orientata la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale “In linea generale, con riguardo ai poteri istruttori esercitabili dal giudice amministrativo, è noto che il legislatore, nel processo amministrativo, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 c.p.a., ha recepito il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha delineato un modello intermedio, tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, c.d. dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2847 del 2008, n. 7343 del 2005), con la conseguenza che il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, pur potendo fornire un “principio di prova”(ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2021, n. 5560).
E’ altresì noto che la ragione di tale modello istruttorio riposa sulla necessità di riequilibrare la posizione di sostanziale disparità tra le parti del giudizio, essendo evidente come, nel processo amministrativo impugnatorio per la tutela di interessi legittimi, la posizione processuale della parte privata, nell’accedere alla documentazione rilevante, risenta della condizione di sostanziale inferiorità rispetto alla pubblica amministrazione, con la conseguente necessità dell’intervento in soccorso da parte del giudice amministrativo (articoli 64, comma 3, e 65, commi 1 e 3, c.p.a.).
A differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, comma 1, c.p.a. si ricava, infatti, una correlazione - tipica del processo amministrativo - tra onere della prova e disponibilità della prova stessa: l’onere della prova cioè sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre: il criterio di riparto dell’onere probatorio non è individuato in ragione di uno schema precostituito ed astratto, ma secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che – qualora la prova non sia nella disponibilità del privato ricorrente non – il ricorrente stesso venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla pubblica amministrazione, la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, comma 3, c.p.a.).
Sulle parti grava, in ogni caso, e l’onere di allegare i fatti da provare, e dunque di circoscrivere non solo il thema decidendum, ma anche il thema probandum.
1.2.3. Il delineato assetto trova riscontro nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sebbene, in tema di prova, il processo amministrativo impugnatorio non sia retto dal principio dispositivo pieno, tuttavia l’attività istruttoria d’ufficio del giudice presuppone quanto meno l’allegazione dei fatti da provare, ad opera delle parti, in maniera sufficientemente circostanziata e precisa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4862 del 2001); permane in sostanza l’onere del principio di prova e l’attività istruttoria che può svolgere il giudice amministrativo ha carattere complementare ed integrativo, mai invece sostitutivo della parte rimasta colpevolmente inerte.” (Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2021, n.5560). (…) il potere istruttorio esercitato dal T.a.r. trova espresso fondamento nel Codice del processo amministrativo e risponde all’esigenza del giudice di acquisire ogni elemento utile alla piena cognizione della controversia. Nel caso di specie, le risultanze analitiche oggetto dell’istruttoria avevano dato luogo ad un esposto all’Autorità giudiziaria, richiamato negli scritti difensivi e ritualmente prodotto in giudizio, sicché del tutto legittimamente il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire anche l’esito del campionamento.
2.2.4. Né può condividersi l’assunto secondo cui l’esercizio del potere istruttorio si tradurrebbe, di per sé, in un indebito ausilio processuale a favore di una delle parti. Una simile impostazione finirebbe, infatti, per svuotare di contenuto gli stessi poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice amministrativo, i quali, per loro natura, possono condurre ad acquisizioni suscettibili di giovare all’una o all’altra parte del giudizio, senza che ciò ne comprometta la legittimità o la neutralità.
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