Saturday 16 January 2021 19:05:19
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.1.2021
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 13 gennaio 20121 si occupa, per il principio tempus regit actum, degli artt. 10 bis e 21 octies della l. n. 241 del 1990 quali vigenti al momento dell’adozione degli atti impugnati, essendo irrilevanti le modifiche successivamente introdotte dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76.
Sulla base della formulazione di tali disposizioni, applicabile ratione temporis, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa – che la novella legislativa ha inteso almeno in parte superare – secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere lette in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione; tanto in ragione dell’art. 21- octies, comma 2, della stessa legge n. 241/90, secondo cui “non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato”.
Tale disposizione, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell’atto, mira a garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 23 luglio 2020, n. 4707).
L’annullabilità di un provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti deve quindi essere esclusa qualora, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non avendo l’amministrazione alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse (Cass. civ., Sez. I, Ord., 10 giugno 2020, n. 11083). (…)
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