Tuesday 16 June 2026 14:55:19
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 08/06/2026 Pres. Diego Sabatino - Est. Diana Caminiti
Ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a.: “1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”.
Pertanto l’art. 114, comma primo, c.p.a. prescrive che il ricorso per l’ottemperanza debba essere notificato a tutte le parti del giudizio definito con il provvedimento della cui esecuzione si tratta, per cui non è condivisibile, avuto riguardo all’espressa previsione de qua, la prospettazione attorea, secondo la quale, una volta divenuta definitiva l’ordinanza recante l’assegnazione delle somme di denaro a carico del terzo debitore sarebbero irrilevanti le vicende attinenti il rapporto tra debitore esecutato e terzo debitor debitoris, nonché il rilievo che la violazione del contraddittorio potrebbe essere fatta valere solo dal soggetto pretermesso.
Infatti la norma indica le parti necessarie del giudizio di ottemperanza, inserendo nel litisconsorzio necessario la pubblica amministrazione e tutte le altre parti del giudizio definito con la sentenza o il lodo da eseguire.
Va pertanto al riguardo valorizzata la valenza trilaterale del rapporto debitore esecutato / debitor debitoris / creditore procedente, avendo riguardo al titolo azionato.
Ciò del resto, in conformità con la giurisprudenza amministrativa che, nel caso di giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. all'esito di un pignoramento presso terzi, ritiene che il ricorso debba essere notificato a tutte le parti della procedura di pignoramento presso terzi del cui provvedimento conclusivo si chiede l'esecuzione e, pertanto, oltre che all'amministrazione-terzo pignorato, anche al privato debitore originario (T.a.r. per il Lazio, sez. I bis, 22 aprile 2020, n. 4088; T.a.r. per il Lazio Roma, sez. I bis, 31 ottobre 2018, n. 10522; Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2667 che ha evidenziato che il giudizio di pignoramento presso terzi si svolge necessariamente, ex art. 543 c.p.c. anche nei confronti del debitore, atteso che “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti”).
In assenza di mancata notifica al debitore originario del ricorso di ottemperanza su una ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c., il contradditorio non può dirsi, quindi, completo ma il ricorso non è, tuttavia, inammissibile perché nel giudizio di ottemperanza manca una norma analoga a quella contemplata per il rito ordinario dall’art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui la notifica ad almeno uno dei controinteressati rende inammissibile il ricorso (T.a.r. per il Lazio, sez. I bis, 22 aprile 2020, n. 4088; T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. VIII, ord. 21 marzo 2018, n. 1734; Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5162). Solo la mancata notifica all’amministrazione rende, infatti, il ricorso inammissibile e l’omessa notifica alle altre parti del giudizio da cui deriva il giudicato da ottemperare comporta solo che debba essere integrato il contraddittorio; ciò in disparte dal rilievo che, ad avviso del collegio, nell’ipotesi di specie vertendosi non sull’ottemperanza di una sentenza amministrativa di annullamento, ma di un’ordinanza, emessa in sede civile, di assegnazione di somme di denaro, si applicano i principi civilistici in materia di litisconsorzio, ex art. 102 c.p.a..
Peraltro, il rilievo dedotto da parte appellata che il difetto di contraddittorio possa essere fatta valere solo dalla parte pretermessa, contrasta con la costante giurisprudenza secondo cui il difetto di contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9242, secondo cui “Il difetto di contraddittorio deve essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del processo (v., tra le altre, Ad. Plenaria, 25 marzo 1996, n. 2, secondo cui, in difetto di una specifica pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado, ben può il giudice d'appello esaminare anche d'ufficio la questione dell’integrità del contraddittorio; Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10948, secondo cui il motivo d'appello concernente il difetto del contraddittorio è ammissibile, benché si tratti di vizio non dedotto in primo grado, trattandosi di questione che comunque sarebbe rilevabile d'ufficio anche in sede di appello, fermo restando l'obbligo di indicarla alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a ….v. da ultimo, anche Cass., Sez. 6-3, 2 dicembre 202, n. 38024 e Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172”).
Ciò in disparte dal rilievo che giammai la violazione del contraddittorio potrebbe essere fatta valere dal debitore esecutato, ovvero il Consorzio, in quanto privo di rappresentanza processuale, secondo quanto dedotto dal Comune appellante.
8. Ciò posto, il motivo è meritevole di accoglimento, in considerazione della nullità della notifica del ricorso effettuata in prime cure nei confronti del Consorzio, in quanto eseguita nei riguardi di soggetto non legittimato a rappresentare processualmente il Consorzio stesso, dovendo l’istanza per la nomina del curatore speciale essere presentata al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale proporre al causa, ex art. 80 c.p.c. applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno ex art. 39 c.p.c., con la conseguente irrilevanza della nomina effettuata diversi anni prima della proposizione del ricorso per ottemperanza di cui è causa dal Tribunale di Cassino; infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione (ex multis sez. VI, 20 settembre 2021, n. 25317) “l’indicazione generale, contenuta nell’art. 78, comma 1, c.p.c., è … nel senso che i poteri del curatore sono conferiti per un periodo temporale delimitato ed auspicabilmente provvisorio: come è del resto confermato dalla disposizione dell’art. 80, comma 2, c.p.c., che impone la comunicazione della nomina al pubblico ministero, perché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza”.
Detta nomina deve pertanto ritenersi circoscritta al singolo processo come, del pari, evincibile dall’ordinanza della Cassazione, sez. VI, 7 dicembre 2021 n. 38883 secondo cui “il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all’art. 78 cod. proc. civ. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, sì che ha una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato”.
Peraltro la necessità della nomina del curatore speciale con riferimento al singolo processo è vieppiù confermata dalla documentazione prodotta da parte appellante, che in riferimento ad azioni di ottemperanza proposte avverso il Consorzio, danno atto della nomina del curatore da parte del Presidente del T.a.r. (cfr decreto del Presidente del T.a.r. per il Lazio, Latina, 19 maggio 2017, n. 148, che, con riferimento ad un ricorso per ottemperanza promosso nei confronti del medesimo Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci in liquidazione, ha evidenziato “Premesso che la notifica del ricorso è stata eseguita via p.e.c.; in particolare è stato tentato un invio all’indirizzo p.e.c. della commissione di liquidazione che non è andato a buon fine essendo risultato eseguito a un “indirizzo non valido” ed è stato eseguito un invio all’indirizzo p.e.c. del presidente della commissione di liquidazione che tuttavia è notoriamente – come del resto ammesso in ricorso – cessato da tempo dall’incarico; più in generale risulta notorio (e se ne trova conferma nella relativa documentazione pubblicata al sito web della prefettura di Frosinone) che il CARA è privo sia di una sede che di rappresentanza legale (in sostanza perché la Prefettura di Frosinone ritiene che le competenze in questa materia siano state trasferite alla regione Lazio e non ha quindi provveduto al rinnovo della commissione di liquidazione i cui componenti sono tutti cessati dall’ufficio); Considerato che con ordinanza collegiale n. 279/2017 del 28 aprile 2017 questa Sezione ha così valutato: “Ritenuto che questa situazione rende impossibile eseguire una valida notifica al …..secondo le ordinarie disposizioni di legge (che presuppongono nel caso di enti pubblici l’esistenza di una sede e di un organo di gestione ovvero di un esistente ed operante indirizzo di posta elettronica certificata); Ritenuto quindi che la notifica del ricorso sia nulla; Ritenuto che ciò non si traduca nella privazione della tutela giurisdizionale del ricorrente che ha la possibilità di superare la situazione in cui si è venuto a trovare utilizzando gli strumenti allo scopo predisposti dall’ordinamento (eventualmente chiedendo la nomina di un curatore speciale ex articoli 78-80 c.p.c.)[….]”. (…)
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