Friday 26 May 2023 09:21:29

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Nessun permesso di costruire se le opere edilizie hanno carattere precario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 26 maggio 2023 - Pres. Tarantino - Est. Lamberti

Nella vicenda giunta all’attenzione del Consiglio di Stato si controverte in ordine all’edificazione abusiva di un fabbricato adibito ad uso abitazione, di un fabbricato adibito a deposito e ricovero attrezzi e in parte a portico per deposito attrezzature varie, nonché di una recinzione perimetrale con tratti di recinzione interna. In particolare. Il Comune ne ordinava la demolizione sul presupposto che la realizzazione dei due citati fabbricati integrasse un intervento di nuova costruzione effettuato in difetto del permesso di costruire. Contestualmente, poiché in relazione alle rilevate recinzioni non risultava essere stata presentata alcuna SCIA, veniva applicata la sanzione ex art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 nella misura di €10.000. 

Il Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 26 maggio 2026 ha ritenuto che le opere di cui trattasi non hanno natura precaria  in quanto tale “caratteristica è smentita nei fatti dalla perdurante presenza nel corso degli anni degli stessi e dalla loro destinazione, almeno in parte, abitativa.

Il TAR al riguardo ha fatto corretta applicazione del principio per cui “solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l'interesse finale, possono dirsi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire. Infatti, la precarietà o non di un'opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive, bensì alla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante” (Consiglio di Stato sez. IV, 07/12/2017, n.5762).(…)

Stante la pacifica natura abusiva delle opere, al riguardo, è sufficiente richiamare il principio affermato dall’Adunanza Plenaria, secondo la quale “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9).“

Per continuare la lettura vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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