Tuesday 11 November 2025 15:03:45
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 07/11/2025 Pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Est. Giorgio Manca
Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 7 novembre 2025 con la quale é stata esaminata la questione relativa al modo in cui la stazione appaltante è approdata alla decisione di escludere un partecipante dalle procedure di gara, ritenendosi – da parte dell’appellante – che la decisione di revocare l’iniziale ammissione richiedesse una motivazione rafforzata e specificamente incentrata su elementi nuovi e sopravvenuti (che nel caso di specie non sussisterebbero). il Supremo Consesso ha precisato anzitutto che, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda, oltre a Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 2579/2018, richiamata dal primo giudice, anche Sezione quinta, n. 4056/2022, che afferma detto principio in contrapposizione alla particolare ipotesi della c.d. invarianza della soglia), la stazione appaltante, quantomeno fino all’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione, ha sempre il potere di riesaminare gli atti del procedimento amministrativo di affidamento (come si evince anche dall’art. 96, primo comma, del Codice dei contratti, secondo cui «le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95»), trattandosi di atti endoprocedimentali; e che, proprio per tale natura, il riesame o la revoca non comporta l’esercizio di poteri di autotutela (per cui non soggiacciono alle condizioni e ai limiti indicati dall'art. 21-nonies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241).
Ne deriva come conseguenza che l’iniziale ammissione alla procedura di gara può venire meno ove la stazione appaltante, in qualsiasi momento del procedimento e fino all’aggiudicazione definitiva, venga a conoscenza di fatti che potrebbero integrare una delle cause di esclusione contemplate dagli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, anche all’esito di una rivalutazione dei medesimi fatti che in precedenza avevano condotto all’adozione dell’atto di ammissione, se sussista una motivazione idonea a sorreggere la decisione di escludere l’operatore economico.
(…)
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