Monday 02 February 2026 14:56:15
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Luigi Carbone- Est. Michele Conforti
“Costituisce jus receptum, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/11 e più di recente Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/14), che la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (così, Cons. Stato Sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103).
Analogamente, costituisce un principio processuale consolidato quello secondo cui sussiste il potere del Consiglio di Stato di rilevare ex officio l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (con particolare riguardo alla condizione rappresentata dalla tempestività del ricorso medesimo), non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).
Va richiamato, infine, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endo-procedimentali, che determinano lo sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono, tuttavia, la determinazione finale dell’Amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato (cfr, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022 n. 8564; Sez. III, 2 novembre 2019 n. 7476, Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2961), salvo, secondo una parte della giurisprudenza, che si tratti di atti di natura vincolata idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva. In questa ottica fanno eccezione atti endoprocedimentali che assumano carattere di immediata lesività, come nel caso dei pareri vincolanti negativi, idonei ad imprimere un esito ineluttabile alla determinazione conclusiva (Cons. Stato, Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2903) e non lasciano all’interessato alcun dubbio sul contenuto e sull’esito della decisione finale (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3184); oppure nel caso di quegli atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato; ovvero, ancora, degli atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8272).
Sulla base delle suesposte premesse, va evidenziato che i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla società hanno ad oggetto la domanda di annullamento del “parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento progettato”, reso dal Ministero della cultura e della Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza l’11 marzo 2024.
Tale atto costituisce, tuttavia, un atto endo-procedimentale di natura consultiva, formulato nell’ambito del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale del progetto dell’intervento proposto dalla società, il cui atto conclusivo è costituito dal provvedimento di V.i.a., emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dal direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, cosicché il parere risulta privo di quel carattere di immediata lesività in presenza del quale si ammette l’impugnazione dell’atto non conclusivo del procedimento.
Conseguentemente, va rilevato come non sussista l’interesse a ricorrere avverso tale atto endo-procedimentale, dovendosi invece attendere la conclusione del procedimento e l’emanazione del provvedimento di v.i.a. Cons. Stato, n. 9573 del 2025, cit.).
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