Monday 02 February 2026 14:09:31

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Appalti pubblici: l’accesso alla documentazione di gara tra diritto alla difesa e tutela dei segreti tecnici o commerciali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella- Est. Alberto Urso

Si segnala la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Concesso ha affrontano l’annosa questione dell’accesso alla documentazione di gara evidenziando che “considerato l’intervenuto pronunciamento della Corte di Giustizia giusta ordinanza del 10 giugno 2025 (causa C-686/24) in funzione della quale il presente processo era stato sospeso, non è possibile concludere, con il Tar, che in siffatte ipotesi, a norma dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, debba ipso iure “darsi precedenza al diritto di difesa rispetto alla tutela del segreto industriale”.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, infatti, il diritto eurounitario (nel caso esaminato: l’art. 39 dir. 2014/25/Ue, in combinato con i successivi artt. 70 e 75) “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.

Per quanto di rilievo, la Corte ha posto in risalto come “il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale”, e “A tal fine, si deve effettuare un bilanciamento tra il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e il principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 50, che richiama a sua volta Cgue, 7 settembre 2021, causa C-927/19, punti 121-123).

In tale contesto, “se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 61).

Ne consegue che “nell’ambito di un ricorso relativo ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi che siano state presentate all’organo responsabile del ricorso, nei limiti in cui, in taluni casi, possa essere necessario non comunicare alcune informazioni alle parti per salvaguardare i diritti fondamentali di un terzo, tra i quali figurano il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto alla tutela dei segreti commerciali che è stato riconosciuto dalla Corte come un principio generale del diritto dell’Unione” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 63).

Il che, come già osservato, compete alla “amministrazione aggiudicatrice”, chiamata al “bilanciamento tra tale diritto [alla “alla tutela giurisdizionale effettiva”] e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”, bilanciamento che si estrinseca - nel prisma del “principio generale di buona amministrazione” - nell’“obbligo di motivazione”.

Tali principi, enunciati dalla Corte in relazione alla normativa di cui alle direttive 2014/25/Ue e 2014/24/Ue, ben valgono anche riguardo alle concessioni, a fronte delle previsioni sostanzialmente equivalenti di cui agli artt. 28 e 40 dir. 2014/23/Ue.

3.1.3. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, risulta la fondatezza in parte qua del motivo di gravame, dovendo essere riformata l’appellata ordinanza nella parte in cui, riconosciute le puntuali ragioni difensive enunciate da Italgas ai fini dell’accesso e gli altrettanto puntuali motivi di segretezza frapposti da Adrigas, ha dato ipso facto prevalenza alle prime sui secondi, con tale motivazione ordinando l’ostensione.

Per converso, alla luce di quanto su affermato, compete all’amministrazione operare un motivato bilanciamento tra le due speculari istanze, alla luce delle dettagliate ragioni esposte dalle parti, rispettivamente, di “stretta indispensabilità” alla difesa da un lato, e di segretezza della documentazione dall’altro.

Né osta a tale conclusione il fatto che l’amministrazione avesse in origine già concluso per il rigetto tout court dell’istanza d’accesso in parte qua, giacché ciò è avvenuto appunto con mero richiamo all’opposta indicazione di secretazione, senza che fosse stato ancora possibile per l’interessata dar conto delle proprie ragioni di ritenuta “stretta indispensabilità” dell’ostensione (e che la controinteressata avesse potuto simmetricamente dar conto delle speculari ragioni di riservatezza a fronte dell’istanza), e così, in sostanza, in difetto del necessario bilanciamento, adeguatamente motivato, cui l’amministrazione è chiamata.

Per questo il motivo va accolto, e, in riforma dell’ordinanza appellata, l’istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. va accolta nei limitati termini del necessario ripronunciamento dell’amministrazione nei sensi e secondo i principi sopra enunciati (cfr. al riguardo, sulla delimitazione in termini analoghi dell’effetto conformativo della sentenza di accoglimento di istanza exart. 116 Cod. proc. amm., di recente, Cons. Stato, n. 9573 del 2025, cit.).

Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 03 July 2026 10:25:59

Gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: quando il giudice non può sovrapporre il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’amministrazione

Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 2 luglio 2026 ha ribadito che nelle  procedure di affidamento aggiudicate con il crite...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2/07/2026 Pres. Diego Sabatino - Est. Francesca Picardi, n. 5294

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 03 July 2026 09:35:43

L’affidamento ingenerato da comunicazioni erronee dell’Amministrazione non é idoneo ad incidere sulla legittimità di un provvedimento doveroso e vincolato, potendo al più rilevare sotto il profilo risarcitorio

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositato in data 2 luglio 2026 ha evidenziato che in presenza di attività vincolat...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2/07/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Diana Caminiti, n. 5312

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Wednesday 01 July 2026 15:58:03

Appalto integrato: la sostituzione del progettista

Nell’appalto integrato, connotato da un unico oggetto negoziale, senza la doppia gara per la progettazione e per l'esecuzio...

segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del TAR per la Campania Salerno sezione II 12 giugno 2026 Pres. Durante - Est. Marena, n. 1124

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 01 July 2026 15:21:47

Annullamento regionale del permesso di costruire: natura di atto di autotutela e conseguente obbligo di comparazione degli interessi

Il potere regionale di annullamento del permesso di costruire previsto dall’art. 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 co...

segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato sezione IV 13 maggio 2026 Pres. Lopilato - Est. Rotondo, n. 3781

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 01 July 2026 15:06:44

Ordine di demolizione su area demaniale e legittimazione del terzo leso dall'opera abusiva

“Il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riferito...

segnalazione della Giustizia Amministrativa della sentenza del TAR Sicilia Catania Sez. I del 1/06/2026 Pres. Savasta - Est. Commandatore, n. 1557

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 25 June 2026 13:18:06

Provvedimenti amministrativi: la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 24 giugno 2026 ha avuto modo di ribadire che “In presenza di prov...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24/06/2026 Pres. Vincenzo Lopilato - Est. Ofelia Fratamico, n. 5058

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 25 June 2026 13:08:13

Urbanistica: il potere discrezionale del Comune nell'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata

Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 24 giugno 2026 ha affermato che “l'approv...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24 /06/2026 Pres. Luigi Carbone - Est. Maurizio Santise, n. 5060

Giustizia e Affari Interni - Monday 22 June 2026 15:52:20

Processo amministrativo: le condizioni dell’azione

Il Consiglio di Stato con sentenza del 19 giugno 2026 ha ribadito che: “Le condizioni dell'azione, che devono ricorrere per tutto il giudizio...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19/06/2026 Pres. Fabio Franconiero - Est. Roberto Michele Palmieri, n. 4939

Giustizia e Affari Interni - Monday 22 June 2026 15:24:46

Inviolabilità del diritto di difesa: l’obbligo di difesa a mezzo di un avvocato abilitato

“Considerato che l’art. 22, comma 2, Cod. proc. amm. dispone che “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligator...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 19/06/2026 Pres. Diego Sabatino - Est. Valerio Perotti, n. 4924

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 22 June 2026 14:55:15

Demolizioni opere abusive: rientra nella discrezionalità dell’amministrazione cumulare in un unico atto l’accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della conseguente sanzione

L’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/2001 sancisce che <<L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione a...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 19/06/2026 Pres. ed Est. Carmelina Addesso, n. 4911

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top