Monday 02 February 2026 14:09:31
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella- Est. Alberto Urso
Si segnala la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Concesso ha affrontano l’annosa questione dell’accesso alla documentazione di gara evidenziando che “considerato l’intervenuto pronunciamento della Corte di Giustizia giusta ordinanza del 10 giugno 2025 (causa C-686/24) in funzione della quale il presente processo era stato sospeso, non è possibile concludere, con il Tar, che in siffatte ipotesi, a norma dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, debba ipso iure “darsi precedenza al diritto di difesa rispetto alla tutela del segreto industriale”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, infatti, il diritto eurounitario (nel caso esaminato: l’art. 39 dir. 2014/25/Ue, in combinato con i successivi artt. 70 e 75) “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
Per quanto di rilievo, la Corte ha posto in risalto come “il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale”, e “A tal fine, si deve effettuare un bilanciamento tra il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e il principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 50, che richiama a sua volta Cgue, 7 settembre 2021, causa C-927/19, punti 121-123).
In tale contesto, “se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 61).
Ne consegue che “nell’ambito di un ricorso relativo ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi che siano state presentate all’organo responsabile del ricorso, nei limiti in cui, in taluni casi, possa essere necessario non comunicare alcune informazioni alle parti per salvaguardare i diritti fondamentali di un terzo, tra i quali figurano il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il diritto alla tutela dei segreti commerciali che è stato riconosciuto dalla Corte come un principio generale del diritto dell’Unione” (Cgue, 10 giugno 2025, cit., punto 63).
Il che, come già osservato, compete alla “amministrazione aggiudicatrice”, chiamata al “bilanciamento tra tale diritto [alla “alla tutela giurisdizionale effettiva”] e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”, bilanciamento che si estrinseca - nel prisma del “principio generale di buona amministrazione” - nell’“obbligo di motivazione”.
Tali principi, enunciati dalla Corte in relazione alla normativa di cui alle direttive 2014/25/Ue e 2014/24/Ue, ben valgono anche riguardo alle concessioni, a fronte delle previsioni sostanzialmente equivalenti di cui agli artt. 28 e 40 dir. 2014/23/Ue.
3.1.3. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, risulta la fondatezza in parte qua del motivo di gravame, dovendo essere riformata l’appellata ordinanza nella parte in cui, riconosciute le puntuali ragioni difensive enunciate da Italgas ai fini dell’accesso e gli altrettanto puntuali motivi di segretezza frapposti da Adrigas, ha dato ipso facto prevalenza alle prime sui secondi, con tale motivazione ordinando l’ostensione.
Per converso, alla luce di quanto su affermato, compete all’amministrazione operare un motivato bilanciamento tra le due speculari istanze, alla luce delle dettagliate ragioni esposte dalle parti, rispettivamente, di “stretta indispensabilità” alla difesa da un lato, e di segretezza della documentazione dall’altro.
Né osta a tale conclusione il fatto che l’amministrazione avesse in origine già concluso per il rigetto tout court dell’istanza d’accesso in parte qua, giacché ciò è avvenuto appunto con mero richiamo all’opposta indicazione di secretazione, senza che fosse stato ancora possibile per l’interessata dar conto delle proprie ragioni di ritenuta “stretta indispensabilità” dell’ostensione (e che la controinteressata avesse potuto simmetricamente dar conto delle speculari ragioni di riservatezza a fronte dell’istanza), e così, in sostanza, in difetto del necessario bilanciamento, adeguatamente motivato, cui l’amministrazione è chiamata.
Per questo il motivo va accolto, e, in riforma dell’ordinanza appellata, l’istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. va accolta nei limitati termini del necessario ripronunciamento dell’amministrazione nei sensi e secondo i principi sopra enunciati (cfr. al riguardo, sulla delimitazione in termini analoghi dell’effetto conformativo della sentenza di accoglimento di istanza exart. 116 Cod. proc. amm., di recente, Cons. Stato, n. 9573 del 2025, cit.).
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