Monday 17 December 2018 09:56:47
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.12.2018
Nella controversia giunta innanzi al Consiglio di Stato secondo l’appellante sia dal regolamento CE n. 1370/2007 (artt. 5 e 7 e “considerando” 29 e 30), sia dalla posizione assunta dalla Commissione europea, sia da quella di diverse Autorità del settore, si ricaverebbe che laddove l’amministrazione abbia deciso di dar corso ad un affidamento diretto nel settore dei trasporti ferroviari la stessa debba in ogni caso procedere ad un confronto competitivo tra l’offerta del soggetto a cui ha inteso affidare il servizio e le altre offerte eventualmente pervenute.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 14 dicembre 2018 ha ritenuto tale doglianza infondata rilevando che “dal complessivo tenore del deliberato regionale emerge con sufficiente chiarezza come l’intendimento dell’amministrazione fosse quello di voler affidare, per il periodo 2018/2032, il servizio a Trenitalia in via diretta senza procedere ad alcun confronto competitivo tra potenziali offerenti.
Tant’è vero che poi nell’avviso di pre-informazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/207, non si fa alcun cenno alla possibilità di presentare offerta da parte di altri soggetti eventualmente interessati, mentre si dà atto che l’operatore selezionato e Trenitalia.
Tale modus agendi è, del resto, conforme alla normativa di cui al citato regolamento CE 1370/2007.
Quest’ultimo all’art. 5, paragrafo 6, prevede espressamente che salvo che non sia vietato dalla legislazione nazionale (ma non è questo il caso), “le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia …”.
A fronte del chiaro dettato normativo non hanno rilievo gli eventuali contrari convincimenti, seppur autorevoli, espressi dalla Commissione europea o da altre autorità del settore.
Mentre i “considerando” degli atti normativi eurounitari non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere fatti valere per derogare alle disposizioni contenute nell’atto di cui fanno parte (Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2018, n. 6534; Corte di Giustizia UE, 19/11/1998, C-162/97).
Nel caso di affidamento diretto le informazioni da rendere pubbliche sono quelle e solo quelle specificamente indicate nel comma 3 dell’art. 7, del suddetto regolamento CE n. 1370/2007, per cui l’interesse conoscitivo degli operatori economici del settore deve ritenersi soddisfatto con la pubblicazione delle dette informazioni (Cons. Stato, Sez. V, 24/5/2018, n. 3122).
Da quanto sopra discende che correttamente il Tribunale ha negato l’accesso ai dati richiesti dall’odierna appellante, tenuto conto che una volta appurato che nella fattispecie non vi erano spazi per una procedura comparativa, la richiedente non poteva vantare alcun interesse ad ottenere informazioni dichiaratamente finalizzate a consentire la formulazione di un’offerta competitiva.
Ed invero, ai sensi dell’art 22, comma 1, lett. b), della L. 7/8/1990, 241, hanno titolo a richiedere l’accesso coloro che possano vantare un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione (Cons. Stato, Sez. V, 27/6/2018, n. 3953)” (…) Per continuare nella,lettura vai alla sentenza.
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