Sunday 21 January 2018 03:53:44
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.1.2018
Per quanto riguarda l’individuazione della disciplina normativa regolante i requisiti psicofisici richiedibili, la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 19 gennaio 2018 ha affermato che “appare senz’altro risolutivo il disposto dell’art. 5, co. 3, D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, che stabilisce che “le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento … i cui bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”.
Dal momento che è pacifico che l’appellata ha partecipato alla procedura selettiva di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 3747 del 27 agosto 2007 ed essa è stata sottoposta alla valutazione di idoneità fisica oggetto di causa in quanto ricompresa nella graduatoria di quel concorso, approvata con decreto n. 1196/2008, alla quale l’Amministrazione ha ritenuto di dover attingere in virtù del disposto della L. 160/2016, non appare dunque revocabile in dubbio che, nella specie, sia stato richiesto giustamente il requisito dell’altezza minima prevista dalla previgente normativa e che l’ammissione non sia avvenuta in base ai nuovi criteri di cui al D.P.R. 207 del 17/12/2015, entrato in vigore in data 16/01/2016, essendo i nuovi criteri, in base ad espressa previsione normativa, appunto, applicabili soltanto ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data successiva all’entrata in vigore del D.P.R. citato.
Già l’art. 1, co. 4, della L. 2/2015, infatti, prevede che “nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa” ed il disposto dell’art. 6, co. 2 del D.P.R. 207/2015, che stabilisce che “dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco” va, a parere del Collegio, interpretato nel senso che i limiti di altezza di cui alla previgente normativa non possono considerarsi immediatamente abrogati, con l’entrata in vigore del regolamento, e continuano ad applicarsi sino alla piena operatività dei nuovi criteri previsti dal D.P.R, in quanto, diversamente, si verificherebbe la situazione assurda che ai candidati ricompresi in graduatorie già approvate non potrebbe applicarsi alcun parametro, non quello dell’altezza, in quanto abrogato, e nemmeno quelli sostitutivi, individuati dal nuovo regolamento, il quale, in effetti, dispone soltanto per l’avvenire.
La previsione normativa per cui l’applicabilità dei nuovi criteri viene ricollegata alla data di pubblicazione del bando è da considerarsi, poi, senz’altro costituzionalmente orientata, in quanto altrimenti si violerebbe il principio di uguaglianza, riservandosi un trattamento diverso tra i candidati, inseriti nella medesima graduatoria, che sono stati chiamati a sottoporsi all’accertamento prima dell’entrata in vigore della nuova normativa e quelli per i quali la procedura finalizzata all’assunzione si è resa possibile soltanto successivamente a tale data.
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