Wednesday 03 January 2018 15:42:14

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo amministrativo: le conseguenze della notifica via pec ad un indirizzo diverso da quello prescritto ai fini processuali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.12.2017

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nel giudizio in esame prima di esaminare i profili di merito dell’appello, ha ritenuto indispensabile verificarne la tempestività, avendo la parte appellante segnalato che l’appello è stato proposto nel rispetto del termine cd. lungo, non potendo considerarsi idonea, ai fini della decorrenza del termine cd. breve, la notifica della sentenza effettuata mediante pec, in data 17.10.2016, dalla ricorrente in primo grado, da qualificarsi nulla perché diretta agli indirizzi (non idonei a tal fine) roma@mailcert.avvocaturastato.it e catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it.a Ad avviso del Consiglio di Stato la tesi di parte appellante è meritevole di accoglimento “avendo questa Sezione affermato (cfr. sentenza n. 197 del 20 gennaio 2016), con riferimento ad una fattispecie analoga, che “la notifica (della sentenza: n.d.e.) è avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica roma@mailcert.avvocaturastato.it, che tuttavia non è l'indirizzo PEC prescritto per fini processuali, essendo quest'ultimo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it. Il primo, quello usato dall'odierno appellato per la notifica della sentenza, è l'indirizzo PEC presente sull'indice delle p.a. e destinato alla corrispondenza amministrativa, mentre solo il secondo è valido per le notifiche processuali. Ne segue che la notifica del 22.7.2015, quand'anche abbia messo l'Avvocatura Generale nelle condizioni di conoscere, de facto, la sentenza, non è valida a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, poiché detta notifica doveva essere ritualmente effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura predisposto a fini processuali e, cioè, quello risultante al REGINDE, previsto dall'art. 7 del D.M. 44/2011 e menzionato come registro valido ai fini delle notifiche PEC dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012. Di qui la tempestività dell'appello qui proposto, per inidoneità della notifica effettuata il 22.7.2015 via PEC, presso indirizzo non valido a fini processuali, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione”.

Per saperne di più vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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