Tuesday 28 November 2017 13:50:36
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.11.2017
“Nel corso del giudizio di appello, l’appellante ha depositato una consulenza tecnica di parte. Sul punto, l’eccezione di inammissibilità del deposito per violazione dell’art. 104, secondo comma, c.p.a., deve essere accolta.
In termini generali, il principio del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova ‒ il quale riguarda anche le prove precostituite, quali i documenti ‒ è derogabile soltanto in presenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero subordinatamente alla valutazione della loro indispensabilità, la quale peraltro non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti, ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale.
Sennonché, nel caso di specie, l’interessato non ha dedotto di non aver potuto precedentemente produrre tale mezzo di prova per causa a lui non imputabile.
Inoltre ‒ posto che il nuovo mezzo di prova, per essere ammissibile in appello, deve apparire non semplicemente “rilevante” ai fini del decidere, bensì dotato di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, “necessario” della controversia ‒ la suddetta consulenza non offre comunque alcuna dimostrazione del fatto che gli incrementi volumetrici da demolire sono state realizzati tra il 1956 ed il 1967.
Quanto infine alla richiesta di disporre una verificazione o una consulenza tecnica, è dirimente osservare che tali mezzi istruttori non possono essere invocati al fine di supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato”.
Per maggiori informazioni vai alla sentenza
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23
<...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48
Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:05:09
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19
<...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni