Thursday 21 June 2018 08:00:22
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.6.2018
Nella sentenza depositata in data 20 giugno 2018, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha osservato che ai fini della decisione occorre dirimere il punto di diritto controverso se nei concorsi regionali ordinari per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche (e quindi a prescindere dalla sopraindicata novella normativa concernente il concorso straordinario) la maggiorazione di punteggio del 40% sui titoli professionali, fino a 6,5 punti, per chi ha esercitato la professione in farmacie rurali per almeno 5 anni (art. 9 legge n. 221/1968) incontri (come ritenuto dalla parte appellante) o meno (come ritenuto dalla parte vittoriosa in primo grado) il limite massimo di 35 punti per i titoli professionali previsto dalla legge del 1991 e dall’art. 5 del DPCM n. 298/1994).
7 – Al riguardo, peraltro, il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione di cui alla sentenza n. 1135/2018, alla cui motivazione viene fatto integrale rinvio. In particolare, la necessità di salvaguardare il peso relativo, e quindi l’effettiva rilevanza, della prova attitudinale ai fini del punteggio finale risponde non solo a ragioni di compatibilità con il diritto di stabilimento sancito dal Trattato, ma anche all’esigenza di tutela del diritto alla salute che viene invocato a giustificazione della incisiva deroga in esame al diritto costituzionale d’iniziativa economica e, più in generale, al principio fondamentale di cui all’art. 4 della Costituzione, il quale radica, unitamente alle previsioni sul diritto allo studio ed a quelle sull’accesso agli uffici per pubblico concorso, un principio premiale per i capaci ed i meritevoli.
In tale quadro, dunque, la vigente normativa attribuisce rilievo all’esperienza professionale, privilegiando quella maturata in sedi rurali e quindi di regola più disagiate, ma anche alla preparazione e capacità degli aspiranti, assicurando una ragionevole, e quindi non sindacabile, ponderazione fra i diversi fattori ai fini della formazione del punteggio finale.”. Per continuare la lettura vai alla sentenza.
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