Monday 01 February 2021 13:56:28

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Disabilità: acquisto autovettura con aliquota ridotta ed esibizione della documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all'acquisto

segnalazione della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello del 1.2.2021 n. 69

Viene sottoposto all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito:

 "L'istante espone che ha acquistato un'autovettura senza chiedere l'applicazione delle agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente Commissione medica.

Qualche mese dopo, l'istante, ottenuta la suddetta documentazione, ha richiesto al rivenditore l'emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l'imposta di bollo.

Ciò posto, l'istante chiede conferma in merito alla possibilità per il rivenditore di emettere la predetta nota di credito e conseguentemente di ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell'imposta di bollo."

Risposta

(………) Ai  fini  dell'applicazione  dell'IVA  con  aliquota  ridotta,  con  la  circolare  31  luglio 1998,  n.  197/E  è  stato  specificato  che  le  certificazioni  devono  essere  esibite  al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo. Tuttavia,  il  contribuente  può  assolvere  al  proprio  onere  probatorio  in  un momento  successivo  all'acquisto,  mediante  la  esibizione  della  documentazione attestante  il  possesso,  al  momento  dell'acquisto  dell'autovettura,  dei  requisiti  richiesti dalla legge per poter fruire dell'aliquota iva ridotta.  In  tale  ipotesi  il  venditore  ha  la  facoltà  di  emettere  una  nota  di  variazione  in diminuzione  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  633  del  1972,  nel  termine di  un  anno  dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile,  come  previsto  dal  comma  3 dello stesso articolo 26. 

Nella  fattispecie  in  esame,  l'emissione  della  nota  di  credito  è  preclusa  alla  società venditrice  poiché  è  trascorso  oltre  un  anno  rispetto  al  momento  dell'effettuazione dell'operazione di cessione veicolo. Nel  caso  in  esame,  la  società  venditrice  ha  la  facoltà  di  richiedere  il  rimborso  ai sensi  dell'articolo  30-ter  del  Dpr  n.   633   del   1972,   entro   il  termine  di  due  anni  dal versamento o dal  verificarsi  del  presupposto  per la restituzione. Con  riferimento  all'  ulteriore  quesito  relativo  alle  agevolazioni  in  materia  di imposta  bollo  auto  ed  imposta  di  trascrizione,  si  rappresenta  che  entrambe  le  imposte esulano dalla competenza della scrivente. 

Per approfondire scarica il provvedimento 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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