Friday 31 August 2018 14:05:36
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 31.8.2018
L’art. 9 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) prevede, in tema di composizione delle commissioni esaminatrici (co. 2), che le stesse “sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. . .”.
Tale disposizione, in attuazione del principio generale di separazione tra indirizzo politico-amministrativo ed attività gestionale, ha inteso ricondurre i procedimenti di concorso alla sfera propria della attività gestionale, e ciò anche per il tramite della esclusione di taluni soggetti dalle commissioni di concorso per l’accesso agli impieghi pubblici,
Al contempo, l’affermazione della “competenza tecnica” dei componenti delle commissioni di concorso è funzionale alla migliore attuazione dei principi di imparzialità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., e di eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici, di cui all’art. 51 Cost.
Ciò significa che ogni componente della Commissione deve possedere una propria accertata competenza nelle materie oggetto del concorso, maturata attraverso gli studi compiuti e le proprie esperienze lavorative e/o professionali.
E’ evidente, tuttavia, che il requisito di “competenza” richiesto dalla norma non può essere inteso quale possesso da parte di ciascun componente di cognizioni in tutte le materie oggetto del concorso (ben potendo un commissario, pur non estraneo al “settore” dello scibile cui si riferisce il concorso, essere esperto in una delle materie oggetto di prova concorsuale e non in altre: ad esempio, un professore di diritto penale sarà certamente esperto di tale materia sulla quale verte una delle prove e, al tempo stesso, in possesso di più generali cognizioni giuridiche, ma non necessariamente esperto anche di diritto commerciale).
Al tempo stesso, la relazione tra competenza tecnica e “materia oggetto del concorso” deve ritenersi sussistente ogni qualvolta il commissario, sulla base del proprio pregresso compendio di studi e attività lavorative/professionali, abbia maturato una obiettiva esperienza nella materia intesa in generale, e non necessariamente in specifiche e specialistiche articolazioni della medesima (in tal senso, se la “materia” oggetto di prova concorsuale è il diritto penale, non è necessariamente richiesto che il commissario abbia una specifica competenza in materia di reati societari, essendo sufficiente la propria accertata e generale competenza nel settore penalistico).
In definitiva, nel prevedere che i commissari siano “tecnici esperti nelle materie del concorso”, la norma non intende riferirsi alla necessità di acquisire esasperati “specialismi”, ma, più in generale, ritiene sufficiente che vi sia competenza tecnica in una determinata materia, in relazione alla quale vertono una o più prove del concorso.
D’altra parte, se si ritenesse che la competenza deve essere valutata con riferimento allo specifico argomento oggetto di una prova scritta o di una domanda della prova orale, ciò, per un verso, renderebbe praticamente impossibile la formazione delle commissioni di concorso e, per altro verso, costituirebbe una sostanziale negazione del bando stesso di concorso, poiché la prova non si sarebbe svolta su una materia ma solo su un profilo di essa, cui corrisponderebbe la (limitata) competenza del commissario, ma anche la altrettanto limitata valutazione della preparazione del candidato.
Fermo ciò, rientra ovviamente nella valutazione discrezionale dell’amministrazione scegliere, tra più soggetti esperti della materia ed in considerazione dell’attività che il concorrente, ove positivamente selezionato, andrà a svolgere, quel commissario che, per la particolarità del proprio curriculum, eventualmente presenti una più spiccata competenza in un determinato profilo della materia, ma, ove ciò non avvenga, non può per ciò solo affermarsi che sussista una violazione dell’art. 9 DPR n. 487/1994, e ciò proprio perché il criterio di competenza – valutato in generale secondo i criteri innanzi esposti – risulta soddisfatto.
2.2, Nel caso di specie, i componenti della commissione della procedura selettiva oggetto del presente giudizio (per il passaggio dalla seconda alla terza area F1 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) sono, rispettivamente, un dirigente generale dell’Agenzia (con funzioni di presidente) e due dirigenti dell’area legale della Direzione interregionale per la Calabria e la Campania (quali membri effettivi), il che li rende certamente rispondenti al requisito richiesto dall’art. 9, co. 2, cit.
Stante la competenza dei commissari nella materia oggetto di concorso, ed alla luce di quanto innanzi esposto, non assume alcun rilievo che gli stessi, nel corso della loro attività lavorativa, non si siano specificamente dedicati alle “accise” (cui ineriva la domanda estratta dall’appellante), poiché tale specifico aspetto rientra certamente nella più generale materia di loro competenza. (…)Giova, innanzi tutto, ricordare, come in sede di sindacato di legittimità del giudice amministrativo i giudizi espressi dalle commissioni di concorso nelle procedure di valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, possono essere oggetto di sindacato (onde non sconfinare nella sfera riservata del cd. “merito amministrativo”) nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell'illogicità e della manifesta irragionevolezza o della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2018 n. 352).
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