Sunday 17 December 2017 06:50:48
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
nota a cura della Giustizia Amministrativa della sentenza del C.g.a. 11.12.2017
Farmacia – Concorso – Assegnazione sedi farmaceutiche – Punteggio – Attività farmaceutica svolta in sede rurale – Criterio di attribuzione.
In sede di concorso per assegnazioni di sedi farmaceutiche, ai fini concorsuali la maggiorazione del punteggio relativo all’esercizio pregresso dell’attività farmaceutica in sedi rurali va riconosciuta nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti (previsti dal d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298) attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti da ciascun concorrente (1).
(1) Ha chiarito il C.g.a. che la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, che si è orientata in via prevalente nel ritenere che la stessa vada risolta alla luce del principio di continenza, secondo cui i predetti limiti massimi fissati dalla normativa di settore alla valutabilità dei titoli professionali vadano applicati indistintamente, e quindi anche con riguardo al requisito della ruralità maturato da farmacisti che possano vantare esperienze pregresse quali titolari o collaboratori di sedi farmaceutiche rurali (per tali intendendosi quelle poste in comuni aventi meno di 3.000 abitanti).
Non sono tuttavia mancate posizioni divergenti rispetto alla tesi fatta propria dalla maggioritaria giurisprudenza di primo grado (cfr., sia pur in relazione al concorso ordinario per titoli ed esami per assegnazione di sedi farmaceutiche, Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667), che hanno fanno leva sul carattere speciale e prevalente della disciplina normativa relativa alle farmacie rurali e sull’applicabilità del beneficio della maggiorazioni di punteggio, secondo la portata letterale della l. 8 marzo 1968, n. 221, anche oltre i limiti massimi fissati dalla normativa successiva per i titoli professionali.
Il C.g.a. aderisce alla tesi prevalente e afferma che l’attribuzione della maggiorazione per ruralità vada pur sempre contenuta nei limiti del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali posto che l’esercizio pregresso dell’attività farmaceutica in sede rurale è tipico titolo professionale, per il quale non si vede come non debba trovare applicazione il richiamato tetto massimo di cui al 30 marzo 1994, n. 298, adottato in attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge di riordino del sistema farmaceutico 8 novembre 1991, n. 362.
Né ha ragione di porsi una relazione di specialità tra la legge del 1968 e quest’ultima disposizioni normativa (ed il pedissequo regolamento esecutivo), posto che è stata tale la legge del 1991 (ed il suo regolamento attuativo recato dal citato d.p.c.m.) ad aver disciplinato ex novo il regime del cumulo massimo dei punti attribuibili in ragione dei titoli professionali, di guisa che non par dubbio come sia la legge anteriore a doversi leggere e coordinare con quella successiva, avente portata parzialmente abrogativa (se e nella misura in cui un candidato dovesse aver titolo, in ragione del riconoscimento della maggiorazione per ruralità a più di 35 punti e tanto non potesse ottenere in applicazione del tetto massimo di legge).
Né ha motivo di porsi una questione di gerarchia tra le diverse fonti normative, posto che il regolamento è stato abilitato dalla legge a fissare criteri e limiti per l’attribuzione dei punteggi e tanto la fonte secondaria ha puntualmente eseguito in aderenza ai principi di riordino contenuti nella legge di autorizzazione.
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