Thursday 21 June 2018 11:58:35
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18.6.2018
La prima questione posta nella controversa giunta all’attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato è se la Commissione aggiudicatrice, in caso di mancata indicazione del criterio di valutazione delle offerte economiche nel disciplinare di gara, sia libera di decidere quale utilizzare ovvero sia rinvenibile nel codice dei contratti pubblici (o altrove) una precisa indicazione normativa che vincoli l’operato della Commissione.
Nella sentenza del 18 giugno il Collegio osserva che “L’art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rimette alle stazioni appaltanti la scelta dei criteri di valutazione per l’assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi e, in particolare, al prezzo proposto dagli offerenti. Sul punto il comma 10bis dell’art. 95 cit. fornisce solamente un’indicazione di massima per la quale “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
La norma va intesa nel senso che, qualora sia scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non va attribuito peso preponderante agli elementi quantitativi su quelli qualitativi dell’offerta.
L’appellata afferma che il criterio c.d. dell’interpolazione lineare come criterio di valutazione di assegnazione del punteggio al prezzo è suggerito dalle Linee Guida ANAC n. 2 emanate con la determinazione 21 settembre 2016, n. 1005.
Senza tener conto della replica dell’amministrazione appellante – secondo la quale le suddette Linee Guida sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale l’11 ottobre 2016 a bando già pubblicato – va considerato che il metodo dell’interpolazione lineare è solo uno dei metodi indicati dall’ANAC: la quale, peraltro, ne mette in rilievo gli inconvenienti, affermando testualmente: “Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive”.
Chiarito che la Commissione aggiudicatrice non era tenuta a scegliere un criterio di valutazione dell’offerta economica, potendo liberamente determinarsi, va esaminato il verbale dell’11 ottobre 2016 nel quale il criterio prescelto è indicato...”. Per continuare la lettura vai alla sentenza.
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