Thursday 21 June 2018 13:44:48
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19.6.2018
Nella controversia giunta innanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere ritenuto irrilevante e comunque priva di fondamento la doglianza inerente all’affermata insufficienza della motivazione dell'ordine di demolizione, in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso dall'abuso; l’ordine di demolizione è stato emesso dal Comune dopo che era stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico per quei servizi igienici di cui ora viene chiesta la demolizione.
Nella,sentenza depositata in data 19 giugno 2018 il Collegio ha ritenuto il motivo infondato, dato che il fatto che sia trascorso molto tempo dall’abuso non obbliga l’Amministrazione a una motivazione “rinforzata” della ingiunzione di demolizione, e ciò sia perché vengono in questione atti vincolati, i quali non richiedono una valutazione specifica di ragioni di interesse pubblico, e sia perché i manufatti de quibus si trovano entro un’area sottoposta a vincolo e sono privi di autorizzazione paesaggistica (cfr. , amplius, Cons. Stato, Ad. plen. n. 9 del 2017).
Il trascorrere del tempo - chiarisce il Collegio - non può incidere cioè sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito edilizio attraverso l'adozione della misura repressiva prescritta, dovendo escludersi che l'ordinanza di demolizione, sebbene adottata dopo un periodo di tempo assai considerevole dalla realizzazione dell’abuso, debba essere motivata anche sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
Nel caso di tardiva emanazione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio del relativo potere/dovere non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo: tale inerzia – di cui non si può certo dolere l’interessato che continua ad utilizzare un bene che non doveva essere realizzato e che deve essere rimosso - non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso (Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2612; Sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1887).
E’ dunque condivisibile l’osservazione del TAR, per la quale non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può di per sé legittimare”.
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