Monday 28 May 2018 14:26:55
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 25.5.2018
La Quarta Sezione del Consiglio di adatto nella sentenza del 25 maggio 2018 ha ritenuto informato il motivo del ricorso con il quale si assume “che - essendo la fattispecie inquadrabile (stante la presenza delle opere in zona omogenea A) nel quarto comma dell’art. 33 del d.p.r. n. 380 del 2001, invece che nell’art.31 richiamato dall’amministrazione - le opere sarebbero sottoposte alla sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria. Il rilievo, che fa leva sulla qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione edilizia, non può essere condiviso proprio in considerazione della natura e consistenza delle opere contestate, trattandosi della mancata esecuzione di una precedente diffida a demolire fondata sulla difformità delle opere rispetto al regolamento edilizio. La sanzione demolitoria costituisce pertanto diretta ed inevitabile conseguenza del comportamento inottemperante assunto dal ricorrente di primo grado rispetto a precedenti determinazioni dell’amministrazione.
9.3. Non convince quanto denunciato col quarto mezzo, circa la mancata “indicazione in concreto dell’area che andrà acquisita di diritto” (cfr. pagina 8 del ricorso di primo grado), in quanto “il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755).
9.4. Nemmeno può dirsi fondata la censura, articolata con il quinto motivo (pagina 8 del ricorso di primo grado), con la quale si deduce il difetto di comunicazione di avviso di avvio del procedimento nonchè di motivazione. Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; successivamente si veda la prima applicazione fattane da Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595), “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un'ampia motivazione”.
9.5. Per quanto attiene all’ordinanza (prot. n. 2195 del 10.11.2006) impugnata con i motivi aggiunti stante il suo tenore del tutto coincidente con il precedente ordine demolitorio – cioé “senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2017 n. 5547) – essa assume carattere meramente confermativo che la rende non suscettibile di impugnativa. Le relative censure vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di interesse.”
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