Sunday 24 March 2019 21:33:13
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.3.2019
“Priva di fondamento è la tesi del Comune, secondo la quale, poiché è stata trasferita ad un consorzio tra Comuni la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico e fognario, sarebbe giuridicamente impossibilitato a prendere in carico tali opere perché la presa in carico non può essere disgiunta dal diritto di proprietà delle stesse. Infatti, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ricomprende nel demanio la proprietà delle reti di acquedotti e fognature, va distinta la proprietà e la gestione e l’attribuzione della gestione ad altri soggetti non esclude la permanenza del diritto di proprietà in capo al Comune. Inoltre, non essendo il soggetto gestore parte della convenzione di lottizzazione stipulata tra il signor Malagigi e il Comune, al primo non sono opponibili le eccezioni sollevate da Hera in ordine agli aspetti patrimoniali e gestionali delle opere.
Preso atto che, nonostante le difformità rispetto a quanto previsto in convenzione, i vizi delle opere non sono tali da renderle non idonee all’uso pubblico e che le opere sono sostanzialmente completate, il Comune non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il collaudo, impregiudicata la potestà di richiedere al lottizzante gli adeguamenti necessari prima della presa in carico, previa eventuale sanatoria della non conformità urbanistico edilizia delle stesse. Tanto discende dal principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione e dalla natura delle convenzioni urbanistiche, le quali, quali accordi sostitutivi di provvedimento, sono assoggettate ai principi del codice civile di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c. nell’esecuzione dell’obbligazione, nonché, ai fini della valutazione della gravità dell’eventuale inadempimento, al criterio di proporzionalità. Per effetto dell’accoglimento il T.a.r. ha accertato in capo al Comune l’obbligo di presa in carico delle opere di urbanizzazione all’esito dell’eventuale risultato positivo del collaudo, avvalendosi di un tecnico esterno all’amministrazione entro il termine di 120 giorni. (…) vai alla sentenza per continuare la lettura
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