Wednesday 03 April 2019 10:09:25
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 3.4.2019
La,controversia giunta innanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato concerne l’impugnazione del diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012 (cd. white list), per contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata, desunta dalla presenza, negli archivi delle forze dell’ordine, di controlli dei ricorrenti in compagnia di pregiudicati.
Con la sentenza del 3 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha preliminarmente chiarito che “il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) é disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione (Cons. St., sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337; id. 21 settembre 2018, n. 2241).
Ha chiarito la Sezione (20 febbraio 2019, n. 1182; 24 gennaio 2018, n. 492) che le disposizioni relative all'iscrizione nella cd. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure antimafia (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come chiarisce l'art. 1, comma 52-bis, l. n. 190 del 2012, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta"; “l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della cd. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia”.
Come di recente ribadito dalla Sezione (30 gennaio 2019, n. 758, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 758 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle -OMISSIS- o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento.
L’introduzione delle misure di prevenzione, come quelle qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata.
Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.
La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
In tale direzione la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Da quanto sopra esposto consegue che anche in relazione al diniego di iscrizione nella white list – iscrizione che presuppone la stessa accertata impermeabilità alla criminalità organizzata – è sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa fondato su un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata”.
Per continuare nella,lettura vai alla sentenza integrale.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Monday 19 October 2026 09:46:43
Secondo la giurisprudenza la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali richieste dalla lex specialis pu&ogra...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 05/10/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Diana Caminiti, n. 7316
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Monday 19 October 2026 09:42:19
Secondo la giurisprudenza, esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni, il G.A. quando, dopo aver accertato l’intrinseca irrazionalit&agra...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 05/10/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Diana Caminiti, n. 7316
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Monday 19 October 2026 09:35:38
Il Consiglio di Stato ha ribadito gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in ordine alla tematica della verifica di congruità dell&rsqu...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 05/10/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Diana Caminiti, n. 7316
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 19 October 2026 09:27:55
Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 5 ottobre 2026 la giurisprudenza ha osservato che l'inammissibilità dei motivi del...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 05/10/2026 Pres. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti - Est. Diana Caminiti, n. 7316
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 19 October 2026 08:49:24
segnalazione del comunicato della Funzione Pubblica
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 19 October 2026 08:45:49
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 16 October 2026 16:15:06
È legittimo il provvedimento amministrativo cui siano apposte condizioni o prescrizioni, anche se il loro avveramento dipende dall’esi...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22 luglio 2026 Pres. f.f. Martino, Est. Conforti, n. 5988
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 16 October 2026 16:09:37
È legittima la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che subordina l'autorizzazione dei magistrati amministrat...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I del 24 settembre 2026 Pres. Politi - Est. Ugo, n. 15196
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 16 October 2026 16:03:59
È illegittimo il parere negativo della soprintendenza sull’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio del centro storico, s...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 2 ottobre 2026 Pres. Carbone - Est. Fratamico, n. 7277
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 16 October 2026 16:00:40
In assenza di una legge attributiva del potere, la caducazione di un beneficio assegnato dall’amministrazione mediante una convenzione access...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 7 agosto 2026 Pres. Neri - Est. Arrivi, n. 6432