Wednesday 30 January 2019 18:26:36
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III de 30.1.2019
La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza per la quale, “ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, il Ministero dell'Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell'ordine pubblico. In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è stato disposto un rinnovo possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi. E se gli organi del Ministero dell'Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze (senza attribuire rilievo alla appartenenza ad una 'categoria'), si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l'interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto” (Così, Cons. Stato Sez. III, 14-12-2016, n. 5276).
Analoghe considerazioni il Consiglio di Stato svolge in ordine ai fatti che integrano, secondo l’appellante, lo stato di bisogno.
Ad avviso del Collegio “l’essere operante da decenni nel settore imprenditoriale, con realizzazione di ingenti fatturati, non è una condizione che ipso iure, come sostenuto dall’appellante, sostanzia una condizione di bisogno tale da giustificare l’abilitazione all’uso personale di una pistola.
La giurisprudenza della Sezione ha chiarito che l'appartenenza alla “categoria” in sé non ha uno specifico rilievo tale da giustificare il rilascio della licenza di porto d'armi (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4495; Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3512, Sez. III, 6 luglio 2016, n. 3004). Spetta infatti solo al legislatore stabilire, a mezzo di specifica regola, se l'appartenenza ad una “categoria” giustifichi il rilascio di tali licenze e la possibilità di girare armati (tale rilascio è previsto, ovviamente, per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti di settore).
Nel caso di specie, nessuna dubita che l’impresa condotta dal ricorrente sia di primaria importanza (questi i fatti non contestati), e tuttavia ciò non è sufficiente a sorreggere la domanda demolitoria, nella misura in cui, a ben vedere, l’allegazione, e la richiesta di giustizia sottesa, si traducono in un assioma secondo il quale il grande imprenditore ha sempre “diritto” ad una pistola per difesa personale; assimone come tale non accettabile”
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