Tuesday 06 November 2018 07:55:17
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 31.10.2018
Nel giudizio in esame si controverte della legittimità del provvedimento di revoca della patente adottata per una violazione dell’art.73, comma 5, del DPR n.309/1990, commessa in data 14 luglio 2009, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n.94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata in data 24 luglio 2009, che con l’art.3, comma 52, lettera a, ha introdotto la disposizione per cui la condanna per violazione dell’art.73 DPR n.309/1990 comporta il divieto per il condannato di conseguire la patente di guida, oppure la revoca della patente medesima, ove già rilasciata.
Pertanto il provvedimento impugnato, di fatto, è stato adottato applicando retroattivamente la nuova disposizione dell’art.120 cds in chiara inosservanza del principio che la legge vale solo per il futuro, salva espressa diversa disposizione, atteso che, all’epoca dell’illecito penale commesso dall’appellante, il Codice della strada non stabiliva che una condanna penale in materia di stupefacenti comportasse la revoca automatica della patente di guida.
Peraltro la censura risulta fondata anche laddove (come argomenta la sentenza appellata) si consideri che la revoca della patente prevista dall’art.120 cds sarebbe da ricollegare al venir meno dei requisiti di moralità prescritti per il rilascio o la conservazione del titolo abilitativo: infatti, ove la Prefettura proceda alla verifica della persistenza del requisito di moralità utilizzando un parametro introdotto in epoca successiva alla commissione del fatto illecito ostativo, egualmente risulterebbe applicata retroattivamente la norma, che, comunque, dovrebbe valere solo per valutare le conseguenze di fatti successivi alla entrata in vigore della medesima.
Infatti, in conformità al principio di certezza del diritto e di ragionevolezza, il cittadino deve essere consapevole delle conseguenze che, nel quadro normativo vigente, derivano dalla propria condotta.
Lo stesso archetipo di ragionamento ha condotto la Corte costituzionale a dichiarare con la sentenza n.281/2013 l’illegittimità costituzionale dell’art 120 cds nella parte in cui tale disposizione veniva applicata anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell’art.444 cpp, pronunciate in epoca precedente all’entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n.94/2009.
Infatti la Corte ha affermato, in pratica, che l’imputato, nel valutare il quadro delle conseguenze della condanna patteggiata, non aveva dato il consenso anche al divieto di rilascio della patente di guida o alla sua revoca.
Da ultimo, poi, il Collegio deve tener conto della circostanza che, nelle more del giudizio di appello, con sentenza 9 febbraio 2018, n. 22, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.120, comma 2, cds, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art.3 della Costituzione, nella parte in cui dispone la revoca della patente quale conseguenza ostativa automatica, e non a seguito di valutazione discrezionale del Prefetto, in caso di sopravvenuta condanna del titolare per reati in materia di stupefacenti.
In particolare, ad avviso della Corte ,“La disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità.
Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame è, poi, ravvisabile nell' automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni».
È pur vero che tali due misure - come già evidenziato - operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità.
Ma la contraddizione non sta nel fatto che la condanna per reati in materia di stupefacenti possa rilevare come condizione soggettiva ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, agli effetti della sua revocabilità da parte dell'autorità amministrativa, anche quando il giudice penale (non ritenendo che detto titolo sia strumentale al reato commesso o che possa agevolare la commissione di nuovi reati) decida di non disporre (ovvero disponga per un più breve periodo) la sanzione accessoria del ritiro della patente.
La contraddizione sta, invece, in ciò che - agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) - mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca.
Per tali profili di contrasto con l'art. 3 Cost. (nei quali restano assorbite le altre formulate censure) va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'esaminato comma 2 dell'art. 120 cod. strada, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990” (Corte cost. n.22/2018).
Tra l’altro, come è noto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione normativa ha effetto ex tunc e quindi, da un lato, elimina retroattivamente la norma dall’ordinamento giuridico e, dall’altro, si applica a tutti i rapporti non consolidati come quelli oggetto di giudizi pendenti al momento della pronuncia di illegittimità costituzionale. In conclusione, quindi, assorbito per economia di mezzi ogni altra censura il cui esame non recherebbe ulteriore vantaggio all’appellante, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto, anche tenendo conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.22/2018, con il conseguente annullamento del decreto della Prefettura che ha disposto la revoca la patente di guida di cui era titolare il ricorrente(…) Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.
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