Thursday 13 January 2022 17:53:50
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio dì Stato Sez. VI del 12.1.2022
Nella vicenda giunta all’attenzione della Sesta Sezione del Consiglio dì Stato è stato accertato che all’atto della presentazione della scia (successiva al rilascio del nulla osta paesaggistico) non è stato compiutamente dimostrato che l’apertura (o riapertura) delle finestre non andasse ad alterare la statica originaria della struttura dell’edificio, perché le nuove finestre fossero corrispondenti (anche nelle dimensioni e ubicazione) a quelle preesistenti, al fine di sottrarre l’intervento all’obbligo di presentare un progetto al Genio civile. Sul punto il Collegio ha affermato che l’onere di dimostrare i presupposti di legittimità della scia grava su chi la presenta e tale onere, seppure può risultare attenuato, non può essere del tutto ribaltato sol perché il Comune agisce in autotutela. Ciò comporta la legittimità dell’intervento in autotutela del Comune che, prendendo in esame un aspetto differente dal profilo paesaggistico considerato dalla Soprintendenza ha ritenuto fosse necessario, anche in un’ottica prudenziale ben possibile nell’ambito della materia antisismica, il deposito progetto al Genio civile, in assenza di elementi tali dimostrare con certezza la conformità al preesistente. Aggiungono i Giudici dì Palazzo Spada che “In tal senso, precisati i termini dell’intervento in autotutela del Comune, è evidente come non vi sia stata alcuna sovrapposizione di valutazioni tra le competenze del Comune e quelle della Soprintendenza, essendo l’intervento in autotutela inerenti a profili edilizi, sui quali è indubitabile la competenza dell’Ente locale.
Né è sostenibile quanto dedotto da parte appellante secondo cui trascorso il termine per l’intervento inibitorio in caso di scia di cui all’art. art. 19, comma 3 e 6 bis L. n. 241/1990, le carenze documentali della scia non sarebbero più rilevabili.
L’Amministrazione, infatti, ben può intervenire in autotutela qualora risulti mancante un presupposto di legittimità della scia quale il deposito del progetto al Genio civile.
Inquadrata la questione nei giusti termini, la sentenza si palesa legittima anche per quanto riguarda l’aspetto della sussistenza dell’interesse pubblico sottostante all’intervento in autotutela, in quanto il profilo antisismico, evidenziato nel provvedimento gravato, comporta la funzionalità alla tutela di interessi pubblici, quali l’incolumità pubblica e privata, che non possono che essere ritenuti prevalenti rispetti a quelli del privato a mantenere le opere edilizie realizzate.
Corretta risulta al riguardo la valutazione della sentenza di primo grado che ha considerato “autoevidente” la pregnanza dell’interesse pubblico perseguito con l’annullamento in autotutela.(…)”
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