Monday 17 September 2018 08:09:23

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Procedure di gara: quando il giudice amministrativo non può sostituire il giudizio tecnico discrezionale della commissione di gara con un proprio giudizio di merito

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.9.2018

Nella controversia giunta innanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con il primo motivo (Violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono alla attività di valutazione delle offerte da parte del seggio di gara), l’appellante assume che la sentenza impugnata, disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto (rectius, l’esclusione dalla procedura di gara) per contrasto del progetto dell’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni stabilite nel progetto preliminare posto a base di gara, si risolverebbe in “una inammissibile e indebita sostituzione del Giudice in attività valutative riservate in via esclusiva al seggio deputato a presiedere la gara”.

Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo. “Il giudizio discrezionale del quale è espressione l’attività di valutazione riservata al seggio di gara attiene alla portata effettivamente migliorativa ed alla qualità delle soluzioni progettuali delle imprese concorrenti, non al rispetto, da parte di queste ultime, di tassative disposizioni della lex specialis in riferimento alla conformità del progetto offerto alle prescrizioni del progetto preliminare, quanto agli elementi ritenuti essenziali ed ai vincoli imposti dalla stazione appaltante, anche al fine di rispettare prescrizioni normative di settore. Solo nella prima ipotesi il giudice amministrativo non può sostituire il giudizio tecnico discrezionale della commissione di gara con un proprio giudizio di merito, senza incorrere nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 28 aprile 2011, n.9443). Per contro, il giudice non esprime alcun giudizio valutativo, ma esercita correttamente il controllo di legittimità quando si limita a sindacare la compatibilità del progetto definitivo con le previsioni vincolanti degli atti di gara, anche avvalendosi delle competenze tecniche dei propri ausiliari –come accaduto nel caso di specie, in cui si è ritenuto decisivo l’apporto del verificatore”

Per continuare vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top