Friday 26 March 2021 15:35:59

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Agenzia delle entrate: le sentenze di rigetto sono assoggettate ad imposta di registro

segnalazione della risposta dell’Agenzia delle Entrate del 25.3.2021 all’interpello n. 211

Quesito: tassazione sentenze di rigetto

Il Ministero istante ha riscontrato che alcuni Uffici del Giudice di Pace non trasmettono all'Agenzia delle Entrate le sentenze di rigetto per la registrazione.

Pertanto, al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, chiede se:

1. sia dovuta l'imposta di registro per le sentenze e i provvedimenti di rigetto.

2. se sia dovuta l'imposta di registro per il rigetto dell'opposizione a decreto

ingiuntivo o se l'imposta non debba essere versata solo nell'ipotesi in cui il rigetto avvenga "per motivi di rito".

3. vi siano particolari ipotesi di rigetto che impongono il pagamento dell'imposta di registro.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

Con riferimento al primo ed al terzo quesito, l'istante ritiene che le sentenze di rigetto configurano una pronuncia di merito da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 in virtù del quale sono soggetti ad imposta di registro «Gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio»

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (di seguito TUR) sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato».

L'articolo 8 della Tariffa allegata al TUR elenca tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e indica, per ciascuna fattispecie, la misura dell'imposta da assolvere.

Con la Risoluzione n. 310106 del 3 giugno 1991 è stato specificato che il suddetto articolo 8 disciplina la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civile che definiscono, anche parzialmente, il giudizio ed attiene soltanto a quegli atti che abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.

La Risoluzione n. 255/E del 14 Settembre 2007 ha, inoltre, chiarito che non tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una "controversia" che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere (cfr. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e la Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle entrate).

Pertanto, l'obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si

pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portate alla sua conoscenza da attore, convenuto e terzi interventori.

Con riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce di merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si condivide quanto affermato dall'istante secondo cui le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, siano da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato da citato articolo 37 del TUR.

In merito al quesito numero 2, si osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione al temine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'art. 653 c.p.c..

Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali .

Il provvedimento rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in temine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR.

Diversamente, il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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